- Il vettore
terrestre il quale imbarca il proprio mezzo di trasporto su una
nave, risponde secondo le regole ordinarie e pertanto, per
liberarsi da responsabilità deve fornire, la prova che la
perdita della merce, verificatasi durante il tragitto marittimo,
è dipesa dal fortuito o dal fatto del terzo (T. Palermo,
31-12-1984 - Soc. coop. Marcenò agrumi - Vaccaro - Dir. maritt.,
1985, 849 - Foro it., Rep. 1986, voce Trasporto (contratto di),
n. 16).
- Mancando la
prova della nazionalità della nave, al contratto di trasporto
si applica la legge italiana (T. Milano, 01-04-1985 - Soc.
Spersenior shipping agency - Soc. Vago - Dir. maritt., 1986, 132
- c. nav., 438 - Foro it., Rep. 1986, voce Trasporto marittimo,
n. 43).
- L'istanza
del cittadino italiano di sequestro conservativo di nave
battente straniera, ma ormeggiata in porto italiano, nonché‚
la successiva controversia rientrano nell'ambito delle materie
contemplate dalla convenzione di Bruxelles (Cass., 28-10-1987,
7972/1987 - Soc. Siamar - Soc. Spedimex - Giur. it., 1988, I, 1,
1371 - l. 25-10-1977 880/1977 - l. 21-06-1971 804/1971 - Foro
it., Rep. 1988, voce Giurisdizione civile, n. 72).
- Il
conduttore che non prende in consegna la nave è tenuto a
liquidare una somma pari al fitto giornaliero per tutto il
periodo dell'inadempimento; (T. Genova, 04-09-1990 - Soc.
Offshore Adriatica - Soc. Finarge armamento genovese - Dir.
maritt., 1992, 127 - c.c., 1227 - Foro it., Rep. 1992, voce
Trasporto marittimo, n. 36).
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