-
L'art.
1693 c.c., pone a carico del vettore la presunzione di
responsabilità per la perdita o l'avaria delle cose
trasportate, dal momento del ricevimento fino alla riconsegna
(Cass., 20-02-1984, 1227/1984 - Ditta corriere espresso Pacifici
Ä Galleria arte Carini - Arch. circolaz., 1984, 521 - Arch.
civ., 1984, 1184 - c.c., 1693 - Foro it., Rep. 1984, voce
Trasporto (contratto di), n. 7.
-
La
presunzione di responsabilità a carico del trasportatore può
esser vinta soltanto dalla prova specifica di un evento
positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore
(Cass., 22-10-1984, 5342/1984 - Salmaso - Covetra - Mass., 1984
- c.c., 1693 - Foro it., Rep. 1984, voce Trasporto (contratto
di), n. 6).
-
Nel
contratto di trasporto la presunzione di responsabilità del
vettore per la rapina può essere superata soltanto dimostrando
la assoluta inevitabilità dell'evento dannoso (CASS - Cass.,
sez. III, 18-10-1991, 11004/1991 - Putzolu - Soc. Aluminia Riv.
giur. sarda, 1993, 10, n. CHESSA - c.c., 1693 - Foro it., Rep.
1993, voce Trasporto (contratto di), n. 37).
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