-
Ai
sensi dell'art. 20, l. 19 giugno 1966, è nulla la lettera di
garanzia rilasciata dal caricatore al vettore per ottenere una
polizza di carico netta. Se al momento della emissione il
vettore era a conoscenza dei vizi della merce di cui ne sia
omessa la menzione in polizza (Cass. Francia, 23-02-1983 - Soc.
Anchor line ltd. - Soc. Bonnieux - Dir. maritt., 1984, 140 -
Foro it., Rep. 1984, voce Trasporto marittimo, n. 56).
-
Il
vettore è esonerato da responsabilità per i danni alla merce
causati da vizi propri della stessa purché nella produzione
dell'avaria non abbia concorso in tutto o in parte la colpa del
vettore stesso o dei suoi ausiliari (T. Genova, 15-09-1986 -
Ditta Musso - Soc. Costa armatori - Dir. maritt., 1987, 956 -
Foro it., Rep. 1988, voce Trasporto marittimo, n. 54).
-
Costituisce
vizio occulto, un foro attraverso il quale penetri nella stiva
acqua di mare, (A. Trieste, 26-05-1990 - Soc. Agemar - Soc.
Tergestea - Dir. maritt., 1991, 739, n. BOI - Foro it., Rep.
1991, voce Trasporto marittimo, n. 76).
-
La
qualità intrinseca della merce differisce dal vizio, in quanto
consiste in una caratteristica la quale, richiede particolari
accorgimenti per il suo trasporto via mare (CAPP - A. Trieste,
07-04-1992 - Soc. Lloyd Triestino navigaz. - Soc. Pacorini -
Dir. maritt., 1993, 95, n. BOI - Foro it., Rep. 1993, voce
Trasporto marittimo, n. 60).
Ritorno
all'Indice
|