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Qualora
una parte assuma l'obbligo del trasporto in magazzino e del
deposito con riconsegna di una determinata merce, si verte in
tema di contratto di deposito di cui all'art. 1766 c.c., (Cass.,
11-04-1981, 2164/1981 - Ditta Montanarini - Ditta Veronesi -
Mass., 1981 - c.c., 1571 - c.c., 1766 - Foro it., Rep. 1981,
voce Deposito (contratto di), n. 3).
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Nel
trasporto marittimo, in caso di deposito della merce, a favore
del ricevitore, conseguente allo sbarco, la responsabilità ex
recepto dell'ente depositario si configura limitatamente alle
merci da esso effettivamente ricevute dal vettore e, quindi,
unicamente per le perdite posteriori allo scaricamento (Cass.,
21-11-1981, 6218/1981 - Casa spediz. Parisi - Ente auton. porto
Trieste - Mass., 1981 - Foro it., Rep. 1981, voce Trasporto
marittimo, n. 38).
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Il
contratto di posteggio di veicoli in autorimesse, rientra nello
schema legale del contratto di deposito, (Cass., 27-05-1982,
3288/1982 - Rossi - Ficoroni - Arch. circolaz., 1982, 651 nella
motivazione, in Foro it. , 1982, I, 2479 - c.c., 1786 - c.c.,
1784 - c.c., 1766 - Foro it., Rep. 1982, voce Deposito
(contratto di), n. 3).
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Con
l'affidamento del carico ad una impresa di sbarco il vettore
marittimo pone in essere un contratto di deposito a favore del
terzo destinatario della merce, che non assorbe‚ sostituisce
il rapporto tra il vettore medesimo e il destinatario derivante
dall'originario contratto di trasporto (T. Messina, 28-01-1983 -
Soc. petrolifera Alto Tirreno - Soc. coop. navigaz. Garibaldi -
Giur. merito, 1984, 1102 - Vita not., 1985, 333 - c.c., 1693 -
Foro it., Rep. 1985, voce Trasporto marittimo, n. 70).
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In
tema di trasporto di cose, nel caso in cui la merce, depositata
dal vettore presso i magazzini di un terzo a seguito del ritardo
del destinatario nel riceverla, subisca perdite o deterioramenti
a causa dell'inefficienza di detti magazzini, comporta la sua
responsabilità verso il destinatario, per violazione degli
obblighi inerenti al contratto di trasporto (Cass., 15-01-1985,
73/1985 - Agenzia maritt. Coe - Soc. Golfo - Arch. circolaz.,
1985, 583 - Giur. it., 1985, I, 1, 1502, n. IACUANIELLO BRUGGI -
c.c., 2055 - Foro it., Rep. 1985, voce Trasporto marittimo, n.
64).
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Nel
trasporto di merce, con la consegna da parte del vettore delle
cose trasportate all'impresa esercente il servizio di handling
si perfeziona tra i predetti soggetti un contratto di deposito a
favore del terzo destinatario, quest'ultimo, in caso di avaria
della merce nella fase di deposito, è legittimato a proporre,
l'azione risarcitoria direttamente nei confronti dell'impresa
esercente l'handling (Cass., 11-09-1990, 9357/1990 - Sea - Soc.
Cisa - Mass., 1990 - Foro it., Rep. 1990, voce Aerodromo, n. 4).
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