-
Per
gli incidenti occorsi lungo piste di discesa, il gestore
dell'impianto di risalita non può essere ritenuto responsabile
perché‚ il contratto riguarda il servizio di trasporto a
monte (A. Trento, 28-02-1979 - Dietmar - Soc. Piz de Sella -
Resp. civ., 1980, 706 - Foro it.1981, voce Trasporto marittimo,
n. 31).
-
Il
contratto di sciovia non può essere qualificato come contratto
di trasporto di persone in quanto manca del carattere essenziale
della prestazione di quest'ultimo, vale a dire l'affidamento (T.
Bolzano, 11-08-1980 - Lohmeier Kagerer - Az. cura soggiorno
Colle Isarco - Resp. civ., 1981, 93 - Arch. circolaz., 1981, 358
- c.c., 1681 - Foro it., Rep. 1981, voce Trasporto (contratto
di), n. 17).
-
Il
contratto di sciovia non riveste gli estremi di un normale
contratto di trasporto di persone (A. Roma, 02-12-1981 - Soc.
Itif - Forti - Riv. dir. sport., 1982, 69 - c.c., 1681 - Foro
it., Rep. 1982, voce Funicolare, n. 2).
-
Il
trasporto di sciatori a mezzo di seggiovia rientra nella
fattispecie del contratto di trasporto a titolo oneroso; è
inoltre ravvisabile una responsabilità extracontrattuale ex
art. 2049 c.c. dei dipendenti addetti agli impianti (T. Bolzano,
22-05-1987 - Gotthard Wolzenburg - Schwalstaler Gletscherbahnen
- Resp. civ., 1988, 487, n. CHIAVEGATTI - c.c., 1681 - c.c.,
2049 - Foro it., Rep. 1988, voce Trasporto (contratto di), n.
12).
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