-
Nell'ipotesi
di vendita contro assegno la consegna del venditore non può
considerarsi avvenuta con l'affidamento al vettore, bensì solo
all'atto della successiva consegna dal vettore al destinatario e
contemporaneo versamento del prezzo da parte di costui al primo
(T. Pescara, 25-10-1980 - Aquilano - Branchi - Dir. e giur.,
1982, 170, n. BOCCHINI - c.c., 1692 - Foro it., Rep. 1982, voce
Vendita, n. 76).
-
Il
vettore che assume l'obbligo di esigere dal destinatario gli
assegni di cui la cosa è gravata, acquista la figura di
mandatario per la riscossione di un credito pecuniario e
pertanto non può ritenersi adempiente ove accetti dal
destinatario un assegno bancario che non sia valida forma di
pagamento ai fini dell'estinzione del debito (Cass., 24-02-1984,
1327/1984 - Ditta autotrasp. corriere Bonanno - Soc. ceramiche
Cersienne - Arch. circolaz., 1984, 515 - Riv. giur. circolaz. e
trasp., 1984, 519 - c.c., 1692 - c.c., 1277 - Foro it., Rep.
1984, voce Trasporto (contratto di), n. 5).
-
Qualora
il contratto di trasporto di cose sia accompagnato dalla
cosiddetta clausola di assegno il vettore che non abbia
ottemperato a siffatta norma è responsabile della mancata
riscossione dell'assegno (Cass., 10-05-1989, 2137/1989 - Soc.
Satras - Baitelli - Mass., 1989 - c.c., 1692 - c.c., 2951 - Foro
it., Rep. 1989, voce Trasporto (contratto di), n. 19).
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Il
vettore non è responsabile nei confronti del mittente ove abbia
accettato, in luogo di moneta, assegni circolari (Cass.,
03-04-1991, 3470/1991 - Mugnai - Soc. Ricceri spediz. - Mass.,
1991 - c.c., 1277 - c.c., 1692 - Foro it., Rep. 1991, voce
Trasporto (contratto di), n. 27).
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