-
In
argomento si è ritenuto che vi è prova della perdita totale
delle merci, ove si provi la caricazione a bordo della nave
mediante la polizza di carico con indicazione del numero e del
peso dei colli (A. Firenze, 09-03-1984 - Soc. conceria La
Pernice - Assicuraz. Generali - Assicurazioni, 1984, II, 2, 225,
n. VINCENZINI - Dir. maritt., 1985, 354 - Foro it., Rep. 1985,
voce Assicurazione (contratto), n. 108).
-
E'
pienamente operante la l. 27 aprile 1982, n. 242, ha dato
adesione ed esecuzione alla convenzione di Ginevra, sostituendo
l'art. 23, prg. 3 della predetta convenzione con la disposizione
dell'art. 2, secondo cui l'indennità per la perdita della merce
non può superare otto virgola trentatré‚ unità di conto per
ogni chilogrammo di peso lordo mancante e viene convertita nella
moneta nazionale dello stato da cui dipende il TRIB.unale
investito della controversia (Cass., 27-03-1987, 2981/1987 -
Soc. trasp. Dalla Valle - Giorgi - Arch. circolaz., 1987, 688 -
l. 27-04-1982 242/1982, 2 - Foro it., Rep. 1987, voce Trasporto
(contratto di), n. 24).
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Se
vi è trasporto di merce su strada di peso inferiore a cinquanta
quintali l'ammontare del risarcimento del danno non può
superare, dodicimila lire per chilogrammo di peso lordo perduto
o avariato (T. Pistoia, 12-05-1989 - Dar-Mir - Autotrasp. Rolli
Trans - Dir. maritt., 1990, 723, n. ORIONE - Foro it., Rep.
1990, voce Trasporto (contratto di), n. 26).
-
Ha
piena validità la disposizione secondo la quale, l'ammontare
del risarcimento del danno non può essere superiore a lire
dodicimila per ogni chilogrammo di peso lordo perduto o avariato
(Cass., 18-08-1989, 3717/1989 - Soc. casa spediz. Bravi - Ditta
Cara - Mass., 1989 - c.c., 1693 - c.c., 1696 - l. 22-08-1985
450/1985, 1 - Foro it., Rep. 1989, voce Trasporto (contratto
di), n. 23).
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