-
In
tema di trasporto aereo internazionale di merci, all'obbligo di
custodia cui il vettore provvede, dopo che la merce è giunta
allo scalo, termina solo con la consegna al destinatario (Cass.,
23-02-1983, 1380/1983 - Soc. the Great America insurance co. -
Soc. Alitalia - Mass., 1983 - c. nav., 951 - l. 19-05-1932
841/1932 - Foro it., Rep. 1983, voce Trasporto marittimo, n.
32).
-
Il
vettore, l'affidamento delle merci ad un'impresa di sbarco
autorizzata quale depositario, dal ricevitore, libera il vettore
stesso dall'onere dell'ulteriore custodia del carico (T. Genova,
22-09-1984 - Siat assicuraz. - Soc. Italia navigaz. - Dir.
maritt., 1985, 561 - Foro it., Rep. 1985, voce Trasporto
marittimo, n. 68).
-
In
tema di vendita di cose qualora il venditore venga liberato
dell'obbligo della consegna rimettendo le cose medesime al
vettore od allo spedizioniere consegue il principio per cui in
caso di perdita od avaria durante il trasporto, il diritto al
pagamento dell'indennizzo assicurativo spetta al compratore
(Cass., 06-12-1985, 6141/1985 - Soc. Italmondo trasp. internaz.
- Insurance co. of North America - Mass., 1985 - c.c., 1510 -
Foro it., Rep. 1985, voce Vendita, n. 52).
-
Nell'ipotesi
di vendita con trasporto la consegna della merce al vettore ha
l'effetto di trasferire in capo al compratore il rischio di
perimento o danneggiamento del bene (T. Genova, 20-09-1988 -
Fall. soc. costruz. Termomeccaniche - Lloyd Italico e l'Ancora -
Dir. maritt., 1989, 488 - c.c., 1510 - c.c., 1378 - c.c., 1523 -
Foro it., Rep. 1989, voce Vendita, n. 44).
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