INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
In tema di trasporto
internazionale di merci su strada, l'operatività della normativa
contenuta nella convenzione di Ginevra presuppone che le parti
contraenti abbiano manifestato corrispondente volontà, dimostrabile
con qualsiasi mezzo di prova normalmente consentito (Cass.,
08-03-1983, 1708/1983 - Soc. vetreria marchigiana Ä Soc. Winkler -
Mass., 1983 - l. 06-12-1960 1621/1960 - Foro it., Rep. 1983, voce
Trasporto (contratto di), n. 13). In pratica, nella interpretazione
del contratto di trasporto non sono rilevanti frasi particolari, ma
è sufficiente una forma che consenta di ricostruire la effettiva
volontà delle parti.