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La
clausola compromissoria di arbitrato straniero inserita in un
contratto di trasporto di cose è valida anche se non approvata
specificatamente per iscritto sulla base della convenzione di
New York del 10 giugno 1958 cui l'Italia ha aderito (T. Napoli,
14-11-1980 - Soc. Rocco - Agenzia maritt. Sorrentino - Vita not.,
1981, 654 - c.c., 1341 - Foro it., Rep. 1981, voce Arbitrato, n.
51).
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Il
requisito della forma scritta, non richiede un documento
sottoscritto dalle parti, ma postula che il loro consenso in
proposito risulti, da specifiche dichiarazioni scritte
provenienti dalle parti medesime (Cass., 14-11-1981, 6035/1981 -
Janch e Hubner GmbH - Soc. navigaz. Transoceanique - Mass., 1981
- l. 19-01-1968 62/1968 - Foro it., Rep. 1981, voce
Giurisdizione civile, n. 53).
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La
clausola compromissoria per arbitrato straniero comporta il
difetto di giurisdizione del giudice italiano a prescindere
dall'adesione a tale convenzione dello stato di bandiera della
nave, (Cass., 20-12-1982, 7033/1982 - Soc. Rocco - Agenzia
maritt. Tomasos - Mass., 1982 - l. 19-01-1968 62/1968 - Foro it.,
Rep. 1982, voce Giurisdizione civile, n. 71).
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In
tema di trasporto marittimo, il requisito della sottoscrizione
del contratto di una clausola compromissoria per arbitrato
estero non è ravvisabile nella mera firma per girata della
polizza di carico, (Cass., 15-03-1985, 2017/1985 - Banca
provincial de Salta - Soc. Pagnan - Mass., 1985 - Resp. civ.,
1985, 590 - Foro it., Rep. 1985, voce Arbitrato, n. 57).
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