-
In
tema di trasporto marittimo, qualora il vettore armatore debba
rispondere nei confronti del caricatore per la perdita di cose
dovute ad un'irregolare sistemazione del carico, deve escludersi
l'invocabilità delle situazioni di pericolo eccettuato, (Cass.,
26-07-1983, 5121/1983 - Soc. traghetti isole Eolie - Cerra -
Arch. circolaz., 1983, 729 - Giur. it., 1984, I, 1, 260 - c.
nav., 421 - c. nav., 422 - Foro it., Rep. 1983, voce Trasporto
marittimo, n. 35).
-
Il
vettore marittimo, che abbia omesso di stivare in modo adeguato
gli autoveicoli sulla propria nave risponde, a norma degli art.
421 e 422 c. nav. dei danni subiti da altri veicoli, (A.
Palermo, 14-04-1984 - Soc. grandi traghetti - Soc. Comfer - Riv.
giur. circolaz. e trasp., 1985, 389 - c. nav., 421 - c. nav.,
422 - Foro it., Rep. 1985, voce Trasporto marittimo, n. 52).
-
Non
è delegabile l'obbligo di esercitare una ragionevole diligenza
per porre la nave in condizioni di navigabilità. Quindi anche
se il vettore è stato informato di un eventuale danno, non è
responsabile per l'eventuale erroneo giudizio del comandante in
ordine alla permanenza delle condizioni di navigabilità della
nave (Coll. arb., 13-04-1988 - Soc. Italco - Soc. Comar - Dir.
maritt., 1989, 539 - Foro it., Rep. 1989, voce Trasporto
marittimo, n. 63).
-
L'obbligo
di mantenimento della nave in classe ha per oggetto la
navigabilità in senso stretto, (Coll. arb., 13-04-1988 - Soc.
Italco - Soc. Comar - Dir. maritt., 1989, 539 - Foro it., Rep.
1989, voce Trasporto marittimo, n. 62).
-
La
clausola del formulario Baltime "every way fitted for the
service" realizza un obbligo assoluto di navigabilità in
senso ampio (Coll. arb., 27-04-1989 - Soc. Tirrenia navigaz. -
Cenargo Navigation ltd. - Dir. maritt., 1990, 765 - Foro it.,
Rep. 1990, voce Trasporto marittimo, n. 48).
-
Il
noleggiante a tempo che assume l'obbligazione "every way
fitted for ordinary cargo service" è responsabile
direttamente nei confronti del caricatore, per danni al carico
causati dalla innavigabilità (U.S. Court of Appeals, 19-07-1989
- Siderius inc.c. Compania naviera Amilla S A - Dir. maritt.,
1990, 1222 - Foro it., Rep. 1991, voce Trasporto marittimo, n.
126).
-
Il
vettore nel trasporto marittimo ai sensi della convenzione di
Bruxelles è responsabile per colpa commerciale del comandante e
dell'equipaggio, ed è esonerato per colpa nautica, se prova di
aver consegnato prima dell'inizio del viaggio una nave
navigabile (A. Genova, 17-11-1990 - Comp. assicuraz. Milano -
Soc. Italco - Nuova giur. civ., 1992, I, 126, n. GHISIGLIERI -
Dir. maritt., 1991, 1027, n. FRONDONI - Riv. dir. internaz.
privato e proc., 1992, 92 - Foro it., Rep. 1992, voce Trasporto
marittimo, n. 62).
-
In
tema di trasporto marittimo per l'ipotesi di avaria della merce
trasportata, a norma dell'art. 422 c. nav. e della convenzione
di Bruxelles il vettore, nel caso di perdita dipendente da
innavigabilità della nave, è esonerato da responsabilità ove
provi di aver assolto l'obbligo di una ragionevole diligenza nel
renderla navigabile (Cass. , sez. I, 22-02-1992, 2185/1992 -
Soc. Agemar - Soc. Stalca - Mass., 1992 - c. nav., 422 - r.d.l.
06-01-1928 1958/1928 - l. 19-07-1929 1638/1929 - Foro it., Rep.
1992, voce Trasporto marittimo, n. 61).
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