-
Il
trasporto marittimo è regolato dalla legge nazionale della nave
salvo diversa pattuizione (A. Firenze, 22-07-1987 - Soc. Gesi -
Soc. Coe & Clerici agenti - Riv. dir. internaz. privato e
proc., 1988, 541 - Dir. maritt., 1989, 171, n. RICCOMAGNO - c.
nav., 10 - Foro it., Rep. 1989, voce Diritto internazionale
privato, n. 40).
-
Se
ad un contratto di trasporto si applica la legge statunitense,
bisogna distinguere, le polizze di carico negotiables e non
negotiables, poiché solo le prime sono titoli di credito (A.
Firenze, 22-07-1987 - Soc. Gesi - Soc. Coe & Clerici agenti
- Riv. dir. internaz. privato e proc., 1988, 541 - Dir. maritt.,
1989, 171, n. RICCOMAGNO - Foro it., Rep. 1989, voce Diritto
internazionale privato, n. 41).
-
In
materia di trasporto marittimo, e con riguardo a controversia
risarcitoria, per perdita della merce, che sia promossa dal
destinatario straniero nei confronti del vettore straniero o del
suo raccomandatario, i requisiti di forma del patto di deroga
della giurisdizione, trattandosi di causa fra stranieri e sempre
che non operi la convenzione di Bruxelles, vanno riscontrati in
base all'art. 26 disp. prel. c.c., (Cass. , sez. un.,
03-06-1992, 6787/1992 - Bevington assicuraz. - Soc. agenzia
maritt. Oceania - Mass., 1992 - disp. sulla legge in generale,
26 - Foro it., Rep. 1992, voce Giurisdizione civile, n. 91).
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