-
In
tema di responsabilità del vettore la presunzione configurata
nell'art. 1693 c.c. deve essere superata solo con la prova che
la perdita o l'avaria sono derivate da un fatto positivamente
identificato, a lui estraneo e non imputabile (Cass.,
01-08-1987, 6651/1987 - Ditta Wuetrich Internationale Transporte
A G - Soc. Sittam - Mass., 1987 - c.c., 1693 - Foro it., Rep.
1987, voce Trasporto (contratto di), n. 21).
-
L'impresa
organizzatrice di viaggio risponde dei danni materiali e morali
subiti dai viaggiatori durante un'escursione qualora non
fornisca la prova della insussistenza di culpa in eligendo nei
confronti dei terzi (T. Roma, 17-01-1989 - Pirovine D'Andria -
Soc. International Travel co. - Nuova giur. civ., 1989, I, 485,
n. CARRASSI - Foro it., Rep. 1989, voce Contratto in genere, n.
204).
-
Il
vettore terrestre per liberarsi da responsabilità, deve provare
che la perdita della merce, verificatasi durante il parziale
tragitto marittimo, è dipesa dal fortuito o dal fatto del terzo
(T. Palermo, 31-12-1984 - Soc. coop. Marcenò agrumi - Vaccaro -
Dir. maritt., 1985, 849 - Foro it., Rep. 1986, voce Trasporto
(contratto di), n. 16).
-
Il
vettore è esonerato dalla responsabilità per la perdita delle
cose in caso di furto, ove dimostri l'inevitabilità di tale
evento (Cass., 10-04-1986, 2515/1986 - Campanini - Soc. Stalca -
Riv. giur. circolaz. e trasp., 1986, 783 - c.c., 1693 - Foro
it., Rep. 1986, voce Trasporto (contratto di), n. 12).
-
Incombe
al mittente l'onere di provare il contratto con lo spedizioniere
che ha assunto l'esecuzione del trasporto (A. Milano, 10-10-1986
- Archiutti - Soc. Trasmor - Dir. maritt., 1987, 86 - Foro it.,
Rep. 1987, voce Trasporto (contratto di), n. 15).
-
Ai
sensi dell'art. 18, par. 2, convenzione di Ginevra 19 sul
trasporto internazionale di merci su strada, il vettore, ha
l'onere di dimostrare che la perdita o avaria della merce sia
derivata da uno dei rischi particolari, così da liberare il
vettore stesso dalla responsabilità (A. Milano, 26-02-1988 -
Soc. Aurora trasp. internaz. - Royal insurance ltd. - Riv. dir.
internaz. privato e proc., 1989, 681 - Foro it., Rep. 1989, voce
Trasporto (contratto di), n. 22).
-
Nel
trasporto terrestre a titolo di cortesia non è operante a
favore del trasportato la presunzione di colpa a carico del
vettore e del proprietario del veicolo sancita dall'art. 2054
c.c. (TRIB. - T. Cagliari, 20-06-1991 - Gariazzo - Sapa
assicuraz. - Riv. giur. sarda, 1993, 42 - c.c., 2043 - c.c.,
2054 - Foro it., Rep. 1993, voce Responsabilità civile, n. 59).
-
La
Fede privilegiata, che assiste gli atti pubblici, è limitata
alla provenienza del documento del pubblico ufficiale che lo ha
formato, alle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta
essere avvenuti in sua presenza e non si estende anche
all'esattezza delle operazioni materiali che precedono tali
dichiarazioni (T.a.r. Sicilia, Sez. I, Catania 2 Novembre 1990.
n. 729; Biandino cc. Com. Scicli, in TRIB.. amm. reg. 1991, I,
380).
-
In
tema di prove, la dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà
resa ai sensi della legge ha attitudine certificativa, ma è
priva di efficacia in sede giurisdizionale nei rapporti tra
privati, poiché alla parte non è dato trarre elementi di prova
dalle sue stesse dichiarazioni (Cass. 3 Giugno 1991, n. 6221,
Silva c. De Paolo, in Arch. civ. 1991, 1134).
-
Quando
il convenuto non si limita a contestare l'assunto dell'attore,
ma deduce fatti diversi da quelli posti dall'attore, propone
un'eccezione in senso sostanziale, di cui è tenuto a fornire la
prova , con la conseguenza della soccombenza in caso di prova
non offerta o non raggiunta (Cass; 15 Gennaio 1980 n. 372,
giust. civ. Rep. 1980, voce cit. n. 30 Cass. 14 Aprile 1982, n.
2256, Giust. civ. Mass. 1982, 814).
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