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La
dichiarazione del valore della merce nella lettera di trasporto
aereo, integra la dichiarazione speciale di interesse alla
consegna, descritta dall'art. 22 della convenzione di Varsavia e
consente il risarcimento del danno, per il caso di smarrimento
dei colli, sino alla concorrenza del valore dichiarato (Cass.,
28-05-1986, 3582/1986 - Soc. Danzas - Soc. Ricci - Foro it.,
1986, I, 2132 - Giust. civ., 1986, I, 2104, n. GRIGOLI - c.c.,
1737 - c.c., 1739 - l. 19-05-1932 841/1932, 1 - Foro it., Rep.
1986, voce Spedizione, n. 2).
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L'acquirente
della merce è legittimato ad agire nei confronti del vettore
aereo che ha eseguito il trasporto allorché‚ la lettera di
vettura, domicili la banca intestataria presso l'acquirente (A.
Napoli, 08-10-1990 - Varig Airlines S A - Soc. Gallone - Dir.
maritt., 1991, 1020 - Dir. trasporti, 1992, 563, n. ZAMPONE -
Foro it., Rep. 1992, voce Trasporto marittimo, n. 74).
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In
tema di trasporto di cose, al fine di stabilire se il mittente
abbia o meno agito in rappresentanza di altri, le risultanze
della lettera di vettura non sono di per sé vincolanti, e
possono essere chiarite attraverso ulteriori documenti e prove,
(Cass., 27-06-1991, 7217/1991 - Soc. Adria Lines - Willi Betz
int. Spedition - Mass., 1991 - Foro it., Rep. 1991, voce
Trasporto (contratto di), n. 18).
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La
lettera di vettura costituisce prova della stipulazione del
contratto di trasporto e dei contraenti in esso indicati (T.
Genova, 12-10-1991 - Assicuraz. Generali - Damco transport
Nederland B V - Dir. maritt., 1992, 478 - Foro it., Rep. 1992,
voce Trasporto (contratto di), n. 26).
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