-
In
tema di responsabilità del vettore nei confronti del mittente,
gli "assegni" costituiscono invece i crediti del
mittente verso il destinatario, derivanti da titolo diverso dal
trasporto (compravendita): conseguentemente il vettore che
assume, l'obbligo di esigere dal destinatario, gli assegni di
cui la cosa è gravata, acquista la figura di mandatario per la
riscossione di un credito (Cass., 24-02-1984, 1327/1984 - Ditta
autotrasp. corriere Bonanno - Soc. ceramiche Cersienne - Arch.
circolaz., 1984, 515 - Riv. giur. circolaz. e trasp., 1984, 519
- c.c., 1692 - c.c., 1277 - Foro it., Rep. 1984, voce Trasporto
(contratto di), n. 5).
-
In
tema di vendita di cose da trasportare da un luogo all'altro, e
qualora il venditore, in applicazione dell'art. 1510 c.c., venga
liberato dell'obbligo della consegna rimettendo le cose medesime
al vettore od allo spedizioniere, tale consegna implica il
passaggio al compratore della proprietà e dei diritti che
derivino dal contratto di trasporto o di spedizione (Cass.,
06-12-1985, 6141/1985 - Soc. Italmondo trasp. internaz. -
Insurance co. of North America - Mass., 1985 - c.c., 1510 - Foro
it., Rep. 1985, voce Vendita, n. 52).
-
Il
vettore il quale non rifiuti la consegna delle cose oggetto del
contratto di trasporto, nel caso in cui il destinatario non
paghi i crediti derivanti dal trasporto, perde l'azione verso il
mittente per i medesimi crediti e risponde nei confronti del
mittente stesso (Cass., 03-06-1991, 6223/1991 - Tosi - Soc.
Italcargo - Mass., 1991 - Foro it., 1992, I, 810 - Foro it.,
Rep. 1991, voce Trasporto (contratto di), n. 26).
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