-
Nell'esecuzione
del contratto di trasporto aereo, l'attore ha diritto al
risarcimento dei danni subiti per la fraudolenta sottrazione del
bagaglio, (P. Roma, 23-03-1988 - Ciapparoni - Soc. Alisarda -
Foro it., 1988, I, 3637 - Resp. civ., 1988, 497 - c. nav., 946 -
c. nav., 954 - Foro it., Rep. 1988, voce Trasporto marittimo, n.
71).
-
L'affidamento
del bagaglio del passeggero all'impresa aeroportuale, pone in
essere fra il vettore aereo e tale impresa un contratto di
deposito a favore del terzo, tale contratto non assorbe il
rapporto fra vettore e passeggero (A. Roma, 20-02-1990 - Soc.
Alitalia - Tamburino - Dir. trasporti, 1992, 175, n. COLETTA -
Foro it., Rep. 1992, voce Aerodromo, n. 4).
Ritorno
all'Indice
|