-
Il
limite del debito stabilito dall'art. 1, l. 22 agosto 1985, n.
450 non può essere invocato da chi non fornisca la prova di
essere iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori e di
avere applicato appunto la tariffa a forcella (T. Genova,
09-03-1991 - Soc. Secol - Transervice spediz. trasp. - Dir.
maritt., 1992, 465 - l. 22-08-1985 450/1985, 1 - l. 06-06-1974
298/1974, 13 - Foro it., Rep. 1992, voce Trasporto (contratto
di), n. 40).
-
Il
sistema di tariffe a forcella non può essere invocato dal
trasportatore non iscritto nell'albo relativo (Cass.,
08-10-1991, 10533/1991 - Bosisio - Soc. autotrasp. Corga -
Mass., 1991 - l. 06-06-1974 298/1974 - Foro it., Rep. 1991, voce
Trasporto (contratto di), n. 21).
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