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TRASPORTO CUMULATIVO E SUBTRASPORTO

  • Perché ricorra l'ipotesi del trasporto cumulativo, prevista dall'art. 1700 c.c., l'adesione dei necessari vettori deve avvenire non solo con dell'accettazione della merce, ma soprattutto con una dichiarazione diretta al mittente(A. Milano, 17-03-1981 - Soc. Intertrucking - Soc. Socofin - Arch. circolaz., 1981, 119 - Arch. civ., 1981, 141 - Foro pad., 1981, I, 140 c.c., 1700 - l. 06-12-1960 1621/1960, 4 - Foro it., Rep. 1981, voce Trasporto (contratto di), n. 16).

  • L'ipotesi di subtrasporto di cose si differenzia da quella, espressamente prevista dall'art. 1700 c.c., di esecuzione cumulativa o successiva della prestazione. La prima infatti, è configurabile, allorché‚ il vettore, con o senza il consenso del committente, incarica altri del trasferimento delle merci dal luogo di partenza a quello di destinazione. Il contratto, di subtrasporto non è opponibile al committente non consenziente (Cass., 16-09-1981, 5133/1981 - Soc. Piana - Reliance insurance co. - Mass., 1981 - c.c., 1700 - Foro it., Rep. 1981, voce Trasporto (contratto di), n. 14).

  • La partecipazione al trasporto di più vettori può assumere diverse configurazioni giuridiche. E precisamente: a) si ha il contratto di trasporto con subtrasporto quando il vettore, si avvale, dell'opera di altro vettore; b) ricorre l'ipotesi di contratto di trasporto con rispedizione allorché‚ il vettore si obbliga verso il mittente, anche a concludere, in nome proprio ma per conto di quello, uno o più contratti di trasporto; c) si verte in tema di contratto di trasporto cumulativo allorché‚ più vettori si obbligano, con unico contratto, mediante manifestazione di volontà negoziale contestuale ed anche successiva, purché‚ chiaramente diretta ad inserirsi nel rapporto contrattuale già costituito, verso il mittente a trasportare le cose fino al luogo di destinazione, curando ciascuno il trasporto per un tratto dell'intero percorso (Cass., 06-01-1982, 10/1982 - Soc. Castelletti - Saint Paul Fire and Marine Insurance co. - Mass., 1982 - Foro it., Rep. 1982, voce Trasporto (contratto di), n. 7).

  • Il vettore si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale agisce in nome e per conto proprio, assume la qualità di submittente nell'ambito di un contratto di subtrasporto, e pertanto, in caso di perdita delle cose, può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore, indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti (Cass., sez. III, 17-04-1992, 4728/1992 - Soc. Fornaro - Soc. La Lombarda - Riv. giur. circolaz. e trasp., 1992, 676 - Arch. circolaz., 1992, 825 - Foro it., Rep. 1992, voce Trasporto (contratto di), n. 19).

  • Se uno dei vettori e subvettori agendo autonomamente, faccia propria la cosa, assegnandole una destinazione diversa da quelle per la quale gli era stata affidata, commette il reato di appropriazione indebita (Cass., 19-02-1985 - Amato - Giur. it., 1986, II, 154 - Giust. pen., 1986, II, 679 - c.c., 1687 - c.p., 646 - Foro it., Rep. 1986, voce Appropriazione indebita, n. 10).

  • Nel contratto di trasporto unitario con subtrasporto il vettore è obbligato per l'intero percorso e il ricevitore ha azione soltanto nei suoi confronti, e non anche nei confronti del subvettore. Al contrario, nel contratto di trasporto con rispedizione il secondo vettore risponde direttamente nei confronti del ricevitore per la perdita, il danno o il ritardo occorsi quando le merci sono nella sua custodia (T. Trieste, 14-01-1988 - Rio - Soc. Lloyd Triestino navigaz. - Dir. maritt., 1989, 1080 - Foro it., Rep. 1990, voce Trasporto marittimo, n. 39).

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