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Perché
ricorra l'ipotesi del trasporto cumulativo, prevista dall'art.
1700 c.c., l'adesione dei necessari vettori deve avvenire non
solo con dell'accettazione della merce, ma soprattutto con una
dichiarazione diretta al mittente(A. Milano, 17-03-1981 - Soc.
Intertrucking - Soc. Socofin - Arch. circolaz., 1981, 119 -
Arch. civ., 1981, 141 - Foro pad., 1981, I, 140 c.c., 1700 - l.
06-12-1960 1621/1960, 4 - Foro it., Rep. 1981, voce Trasporto
(contratto di), n. 16).
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L'ipotesi
di subtrasporto di cose si differenzia da quella, espressamente
prevista dall'art. 1700 c.c., di esecuzione cumulativa o
successiva della prestazione. La prima infatti, è
configurabile, allorché‚ il vettore, con o senza il consenso
del committente, incarica altri del trasferimento delle merci
dal luogo di partenza a quello di destinazione. Il contratto, di
subtrasporto non è opponibile al committente non consenziente
(Cass., 16-09-1981, 5133/1981 - Soc. Piana - Reliance insurance
co. - Mass., 1981 - c.c., 1700 - Foro it., Rep. 1981, voce
Trasporto (contratto di), n. 14).
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La
partecipazione al trasporto di più vettori può assumere
diverse configurazioni giuridiche. E precisamente: a) si ha il
contratto di trasporto con subtrasporto quando il vettore, si
avvale, dell'opera di altro vettore; b) ricorre l'ipotesi di
contratto di trasporto con rispedizione allorché‚ il vettore
si obbliga verso il mittente, anche a concludere, in nome
proprio ma per conto di quello, uno o più contratti di
trasporto; c) si verte in tema di contratto di trasporto
cumulativo allorché‚ più vettori si obbligano, con unico
contratto, mediante manifestazione di volontà negoziale
contestuale ed anche successiva, purché‚ chiaramente diretta
ad inserirsi nel rapporto contrattuale già costituito, verso il
mittente a trasportare le cose fino al luogo di destinazione,
curando ciascuno il trasporto per un tratto dell'intero percorso
(Cass., 06-01-1982, 10/1982 - Soc. Castelletti - Saint Paul Fire
and Marine Insurance co. - Mass., 1982 - Foro it., Rep. 1982,
voce Trasporto (contratto di), n. 7).
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Il
vettore si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale
agisce in nome e per conto proprio, assume la qualità di
submittente nell'ambito di un contratto di subtrasporto, e
pertanto, in caso di perdita delle cose, può far valere la
responsabilità risarcitoria del subvettore, indipendentemente
dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni
nei suoi confronti (Cass., sez. III, 17-04-1992, 4728/1992 -
Soc. Fornaro - Soc. La Lombarda - Riv. giur. circolaz. e trasp.,
1992, 676 - Arch. circolaz., 1992, 825 - Foro it., Rep. 1992,
voce Trasporto (contratto di), n. 19).
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Se
uno dei vettori e subvettori agendo autonomamente, faccia
propria la cosa, assegnandole una destinazione diversa da quelle
per la quale gli era stata affidata, commette il reato di
appropriazione indebita (Cass., 19-02-1985 - Amato - Giur. it.,
1986, II, 154 - Giust. pen., 1986, II, 679 - c.c., 1687 - c.p.,
646 - Foro it., Rep. 1986, voce Appropriazione indebita, n. 10).
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Nel
contratto di trasporto unitario con subtrasporto il vettore è
obbligato per l'intero percorso e il ricevitore ha azione
soltanto nei suoi confronti, e non anche nei confronti del
subvettore. Al contrario, nel contratto di trasporto con
rispedizione il secondo vettore risponde direttamente nei
confronti del ricevitore per la perdita, il danno o il ritardo
occorsi quando le merci sono nella sua custodia (T. Trieste,
14-01-1988 - Rio - Soc. Lloyd Triestino navigaz. - Dir. maritt.,
1989, 1080 - Foro it., Rep. 1990, voce Trasporto marittimo, n.
39).
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