-
Per
la caduta e per le lesioni occorse ad un cliente di una sciovia
non è ravvisabile alcuna responsabilità del vettore quando
risulti provato che gli impianti avevano un funzionamento
regolare (T. Aosta, 05-12-1980 - Boschetti - Soc. funivie
Piccolo S. Bernardo - Riv. dir. sport., 1982, 339 - Foro it.,
Rep. 1983, voce Trasporto (contratto di), n. 26).
-
L'infortunio
e le lesioni in itinere, possono ritenersi connesse al rischio
specifico di una prestazione lavorativa e, quindi, coperto
dall'assicurazione obbligatoria, quando il lavoratore sia
costretto a servirsi di mezzi di trasporto forniti dal datore di
lavoro, e debba percorrere una strada determinata con rischi
diversi da quelli ordinari (Cass., 28-05-1982, 3300/1982 -
Catroppa - Inail - Arch. circolaz., 1982, 650 - Notiziario
giurisprudenza lav., 1982, 462 - Foro it., Rep. 1982, voce
Infortuni sul lavoro, n. 110).
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