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Nel
caso in cui due imprese specializzate siano incaricate dal
mittente l'una delle operazioni di carico della merce e l'altra
del trasporto di essa, ciascuna è responsabile della propria
opera in particolare, è dovere esclusivo del trasportatore di
far distribuire con diligenza il carico sugli automezzi, di
tenere ben fermi i veicoli durante dette operazioni e di
limitare il carico della merce in relazione alla portata dei
mezzi (Cass., 16-11-1981, 6064/1981 - Castorina - Soc. Volmar -
Mass., 1981 - Foro it., Rep. 1981, voce Trasporto (contratto
di), n. 15).
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La
clausola del contratto di trasporto, preveda per il
trasportatore un corrispettivo inferiore a quello minimo legale,
è affetta da nullità ai sensi dell'art. 1418, 1§ comma, con
conseguente automatica sostituzione, ai sensi dell'art. 1339,
c.c., del corrispettivo legale a quello convenuto dalle parti;
(Cass. 28-10-1992, 11703/1992 - Stucchi - Soc. International
Paper Italia - Mass., 1992 - cost., 3 - cost., 24 - cost., 36 -
c.c., 1339 - c.c., 1418 - c.c., 2951 - l. 06-06-1974 298/1974,
50 - l. 06-06-1974 298/1974, 51 - Foro it., Rep. 1992, voce
Trasporto (contratto di), n. 22).
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