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Secondo
la giurisprudenza in materia di diritto della navigazione, nelle
operazioni doganali e di imbarco, qualora un successivo ritardo
determini l'imbarco di soltanto una parte della merce, il
caricatore non è tenuto al cosiddetto "vuoto per
pieno" (Cass., 01-02-1983, 863/1983 - Soc. Vago - Soc.
navigaz. Grimaldi - Giur. it., 1983, I, 1, 1089 - Vita not.,
1983, 1101 - Giust. civ., 1983, I, 3004 - c. nav., 434 - Foro
it., Rep. 1983, voce Trasporto marittimo, n. 19).
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