-
In
tema di arbitrato la forma scritta, secondo la previsione
dell'art. 2 della convenzione di New York del 10 giugno 1958 non
richiede un documento sottoscritto dalle parti ma postula che il
loro consenso in proposito sia evincibile, concretamente ed
inequivocamente, da specifiche dichiarazioni scritte (Cass.,
14-11-1981, 6035/1981 - Janch e Hubner GmbH - Soc. navigaz.
Transoceanique - Mass., 1981 - l. 19-01-1968 62/1968 - Foro it.,
Rep. 1981, voce Giurisdizione civile, n. 53).
-
Per
la operatività, nei confronti del ricevitore-giratario della
polizza di carico, della clausola di proroga della
giurisdizione, il requisito della forma scritta, quando la
clausola medesima sia inserita in detta polizza, richiede che
l'originale negoziabile del relativo documento porti la
sottoscrizione non soltanto del vettore-emittente, ma anche del
caricatore-prenditore, (Cass., 18-07-1986, 4636/1986 - Soc.
cantieri metallurgici it. - Soc. Wilmink Borriello - Mass., 1986
- l. 21-06-1971 804/1971 - Foro it., Rep. 1986, voce Trasporto
marittimo, n. 80).
-
In
tema di contratto di trasporto, l'art. 1698 c.c., non indica il
modo con il quale il destinatario debba formulare la riserva,
cosicché‚ l'onere relativo può adempiersi in qualsiasi forma
(Cass., 23-07-1990, 7463/1990 - Soc. Azzali - La Levante
assicuraz. - Mass., 1990 - c.c., 1698 - Foro it., Rep. 1990,
voce Trasporto (contratto di), n. 27).
-
La
sottoscrizione della polizza di carico, nel posto di
destinazione e per semplice ricevuta della merce ivi
trasportata, implica adesione del destinatario al contratto di
trasporto marittimo - ma non può assumere il valore di
accettazione di una clausola compromissoria per arbitrato
estero, (Cass. , sez. I, 28-03-1991, 3362/1991 - Universal Peace
Shipping Enterprises S A - Soc. Montedipe - Riv. arbitrato,
1992, 47, n. BUONCRISTIANI - Dir. maritt., 1991, 1002, n.
GARGNANI - Riv. dir. internaz. privato e proc., 1992, 360 - c.
nav., 420 - l. 19-01-1968 62/1968 - Foro it., Rep. 1992, voce
Trasporto marittimo, n. 88)
Ritorno
all'Indice
|