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TRASPORTO MARITTIMO

  • Al fine dell'individuazione del vettore nel contratto di trasporto marittimo di cose, quale responsabile dei danni nei confronti del ricevitore, è rilevante accertare se il ricevitore medesimo sia il primo prenditore della polizza di carico, ovvero un successivo possessore del titolo secondo la sua legge di circolazione. Nel primo caso, infatti, assumendo la polizza stessa sostanzialmente la funzione di prova scritta del contratto, deve ritenersi consentita la prova sulla diversità del vettore rispetto al soggetto come tale indicato nel documento (Cass., 07-07-1981, 4436/1981 - Zim Israel Navigation co. - La Fondiaria incendio assicuraz. - Mass., 1981 - c.c., 2725 - Foro it., Rep. 1981, voce Trasporto marittimo, n. 75).

  • Nel trasporto marittimo, in caso di deposito della merce, a favore del ricevitore, la responsabilità dell'ente depositario si configura limitatamente alle merci da esso effettivamente ricevute dal vettore, e non per quelle verificatesi anteriormente allo sbarco e durante il trasporto (Cass., 21-11-1981, 6218/1981 - Casa spediz. Parisi - Ente auton. porto Trieste - Mass., 1981 - Foro it., Rep. 1981, voce Trasporto marittimo, n. 38).

  • La controversia relativa ai danni nell'ambito di un contratto di trasporto marittimo non rientra tra le cause per sinistri marittimi tassativamente elencate nell'art. 589 c. nav. (Cass. 03-11-1983, 6470/1983 - Soc. Mais Vagone - ditta Mantovani - Mass., 1983 - c. nav., 589 - c. nav., 599 - c. nav., 600 - Foro it. Rep. 1983, voce navigazione (procedimenti), n. 6).

  • In tema di trasporto marittimo, il requisito della sottoscrizione del contratto, anche al fine dell'operatività, in deroga alla giurisdizione del giudice italiano, di una clausola compromissoria per arbitrato estero, non è ravvisabile nella mera firma per girata della polizza di carico, (Cass., 15-03-1985, 2017/1985 - Banca provincial de Salta - Soc. Pagnan - Mass., 1985 - Resp. civ., 1985, 590 - Foro it., Rep. 1985, voce Arbitrato, n. 57).

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