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Al
fine dell'individuazione del vettore nel contratto di trasporto
marittimo di cose, quale responsabile dei danni nei confronti
del ricevitore, è rilevante accertare se il ricevitore medesimo
sia il primo prenditore della polizza di carico, ovvero un
successivo possessore del titolo secondo la sua legge di
circolazione. Nel primo caso, infatti, assumendo la polizza
stessa sostanzialmente la funzione di prova scritta del
contratto, deve ritenersi consentita la prova sulla diversità
del vettore rispetto al soggetto come tale indicato nel
documento (Cass., 07-07-1981, 4436/1981 - Zim Israel Navigation
co. - La Fondiaria incendio assicuraz. - Mass., 1981 - c.c.,
2725 - Foro it., Rep. 1981, voce Trasporto marittimo, n. 75).
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Nel
trasporto marittimo, in caso di deposito della merce, a favore
del ricevitore, la responsabilità dell'ente depositario si
configura limitatamente alle merci da esso effettivamente
ricevute dal vettore, e non per quelle verificatesi
anteriormente allo sbarco e durante il trasporto (Cass.,
21-11-1981, 6218/1981 - Casa spediz. Parisi - Ente auton. porto
Trieste - Mass., 1981 - Foro it., Rep. 1981, voce Trasporto
marittimo, n. 38).
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La
controversia relativa ai danni nell'ambito di un contratto di
trasporto marittimo non rientra tra le cause per sinistri
marittimi tassativamente elencate nell'art. 589 c. nav. (Cass.
03-11-1983, 6470/1983 - Soc. Mais Vagone - ditta Mantovani -
Mass., 1983 - c. nav., 589 - c. nav., 599 - c. nav., 600 - Foro
it. Rep. 1983, voce navigazione (procedimenti), n. 6).
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In
tema di trasporto marittimo, il requisito della sottoscrizione
del contratto, anche al fine dell'operatività, in deroga alla
giurisdizione del giudice italiano, di una clausola
compromissoria per arbitrato estero, non è ravvisabile nella
mera firma per girata della polizza di carico, (Cass.,
15-03-1985, 2017/1985 - Banca provincial de Salta - Soc. Pagnan
- Mass., 1985 - Resp. civ., 1985, 590 - Foro it., Rep. 1985,
voce Arbitrato, n. 57).
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