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RESPONSABILITA' CIVILE

  • Il contratto di sciovia può essere qualificato come contratto innominato e solo in certi limiti è avvicinabile al trasporto di persone. Non di meno, trattandosi di contratto, in caso di illecito, verrà in essere una responsabilità contrattuale (T. Bolzano, 11-08-1980 - Lohmeier Kagerer - Az. cura soggiorno Colle Isarco - Resp. civ., 1981, 93 - Arch. circolaz., 1981, 358 - c.c., 1681 - Foro it., Rep. 1981, voce Trasporto (contratto di), n. 17).

  • Il contratto di sciovia, caratterizzato dalla necessità che l'utente sia in possesso di una adeguata preparazione sportiva e presti un'attiva ed attenta collaborazione al fine di realizzare un trasporto senza incidenti, non riveste gli estremi di un normale contratto di trasporto di persone disciplinato dall'art. 1681 c.c. (A. Roma, 02-12-1981 - Soc. Itif - Forti - Riv. dir. sport., 1982, 69 - c.c., 1681 - Foro it., Rep. 1982, voce Funicolare, n. 2).

  • Il contratto stipulato con il gestore di un impianto di risalita riguarda il servizio di trasporto a monte e non si estende alla successiva discesa effettuata dallo sciatore (T. Torino, 23-04-1987 - Prisco - Soc. impianti seggiovia Sportinia - Arch. civ., 1988, 700 - Riv. dir. sport., 1988, 263 - Foro it., Rep. 1988, voce Responsabilità civile, n. 90).

  • Il trasporto di sciatori a mezzo di seggiovia rientra nella fattispecie del contratto di trasporto a titolo oneroso; (T. Bolzano, 22-05-1987 - Gotthard Wolzenburg - Schwalstaler Gletscherbahnen - Resp. civ., 1988, 487, n. CHIAVEGATTI - c.c., 1681 - c.c., 2049 - Foro it., Rep. 1988, voce Trasporto (contratto di), n. 12). Si è anche affermato che l'azione diretta accordata al danneggiato nei confronti dell'assicuratore concerne soltanto i danni derivati da sinistri verificatisi su strada adibita ad uso pubblico, (T. Palermo, 01-12-1983 - Soc. Costagliola marmi - Le assicuraz. Nazionali - Riv. giur. circolaz. e trasp., 1984, 706 - l. 24-12-1969 990/1969 - Foro it., Rep. 1985, voce Assicurazione (contratto), n. 173).

  • Secondo il diritto degli Stati Uniti, la responsabilità del vettore per inesecuzione di un contratto di trasporto ha natura extracontrattuale (T. Venezia, 07-01-1986 - Banque Française commerce exterieur - Soc. Coe & Clerici - Dir. maritt., 1986, 978, n. HARPER - Riv. dir. internaz. privato e proc., 1987, 106 - Foro it., Rep. 1987, voce Privilegio, n. 33). 

  • Sull'argomento in esame si è anche affermato il principio per cui la legge n. 990 del 1969, non ha abolito la distinzione tra trasporto gratuito e quello di cortesia, conseguentemente, nel trasporto di cortesia, non è venuta meno l'esclusione della presunzione di colpa del vettore di cui all'art. 1681 c.c. (Cass., 01-08-1986, 4924/1986 - Jaconi - Donati - Riv. giur. circolaz. e trasp., 1987, 84 - l. 24-12-1969 990/1969 - c.c., 1681 - Foro it., Rep. 1987, voce Trasporto (contratto di), n. 8).

  • I terzi trasportati a titolo di cortesia che subiscano dei danni in un incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo che li trasportava, possono far valere la loro pretesa risarcitoria solo contro la persona a cui è imputabile l'evento e non anche contro il proprietario del veicolo, (T. Palermo, 27-07-1987 - Villafrati - Eurass assicuraz. - Arch. circolaz., 1987, 963 - c.c., 2043 - c.c., 2054 - c.c., 1681 - Foro it., Rep. 1987, voce Trasporto (contratto di), n. 12). Al riguardo si è affermato che la copertura assicurativa contro i danni stipulata dal vettore in veste di contraente non si estende alla sua responsabilità civile (A. Milano, 02-10-1987 - Soc. Spedimex - Soc. 2 A - Dir. maritt., 1988, 1153 - Foro it., Rep. 1989, voce Assicurazione (contratto), n. 83).

  • Nel caso di trasporto internazionale di merci, disciplinato dalla convenzione di Berna trova applicazione l'art. 27, par. 3, lett. c), cit. convenzione, che esonera da responsabilità la ferrovia o se il carico sia stato effettuato dal mittente in base alla lettera di vettura (Cass., 12-08-1988, 4943/1988 - Soc. Danzas - Ditta Sicilglass - Arch. circolaz., 1989, 23 - c.c., 1737 - l. 02-03-1963 806/1963 - Foro it., Rep. 1989, voce Spedizione, n. 2).

  • Ai fini della surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, il titolo della responsabilità del terzo non deve derivare necessariamente da un fatto illecito, ma deve pur sempre trattarsi d'una responsabilità collegata all'evento oggetto dell'assicurazione (Cass., 03-12-1988, 6560/1988 - The Marine Insurance co. ltd. - Soc. Gatti - Mass., 1988 - Foro it., Rep. 1988, voce Assicurazione (contratto), n. 134).

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