-
Il
contratto di sciovia può essere qualificato come contratto
innominato e solo in certi limiti è avvicinabile al trasporto
di persone. Non di meno, trattandosi di contratto, in caso di
illecito, verrà in essere una responsabilità contrattuale (T.
Bolzano, 11-08-1980 - Lohmeier Kagerer - Az. cura soggiorno
Colle Isarco - Resp. civ., 1981, 93 - Arch. circolaz., 1981, 358
- c.c., 1681 - Foro it., Rep. 1981, voce Trasporto (contratto
di), n. 17).
-
Il
contratto di sciovia, caratterizzato dalla necessità che
l'utente sia in possesso di una adeguata preparazione sportiva e
presti un'attiva ed attenta collaborazione al fine di realizzare
un trasporto senza incidenti, non riveste gli estremi di un
normale contratto di trasporto di persone disciplinato dall'art.
1681 c.c. (A. Roma, 02-12-1981 - Soc. Itif - Forti - Riv. dir.
sport., 1982, 69 - c.c., 1681 - Foro it., Rep. 1982, voce
Funicolare, n. 2).
-
Il
contratto stipulato con il gestore di un impianto di risalita
riguarda il servizio di trasporto a monte e non si estende alla
successiva discesa effettuata dallo sciatore (T. Torino,
23-04-1987 - Prisco - Soc. impianti seggiovia Sportinia - Arch.
civ., 1988, 700 - Riv. dir. sport., 1988, 263 - Foro it., Rep.
1988, voce Responsabilità civile, n. 90).
-
Il
trasporto di sciatori a mezzo di seggiovia rientra nella
fattispecie del contratto di trasporto a titolo oneroso; (T.
Bolzano, 22-05-1987 - Gotthard Wolzenburg - Schwalstaler
Gletscherbahnen - Resp. civ., 1988, 487, n. CHIAVEGATTI - c.c.,
1681 - c.c., 2049 - Foro it., Rep. 1988, voce Trasporto
(contratto di), n. 12). Si è anche affermato che l'azione
diretta accordata al danneggiato nei confronti dell'assicuratore
concerne soltanto i danni derivati da sinistri verificatisi su
strada adibita ad uso pubblico, (T. Palermo, 01-12-1983 - Soc.
Costagliola marmi - Le assicuraz. Nazionali - Riv. giur.
circolaz. e trasp., 1984, 706 - l. 24-12-1969 990/1969 - Foro
it., Rep. 1985, voce Assicurazione (contratto), n. 173).
-
Secondo
il diritto degli Stati Uniti, la responsabilità del vettore per
inesecuzione di un contratto di trasporto ha natura
extracontrattuale (T. Venezia, 07-01-1986 - Banque Française
commerce exterieur - Soc. Coe & Clerici - Dir. maritt.,
1986, 978, n. HARPER - Riv. dir. internaz. privato e proc.,
1987, 106 - Foro it., Rep. 1987, voce Privilegio, n. 33).
-
Sull'argomento
in esame si è anche affermato il principio per cui la legge n.
990 del 1969, non ha abolito la distinzione tra trasporto
gratuito e quello di cortesia, conseguentemente, nel trasporto
di cortesia, non è venuta meno l'esclusione della presunzione
di colpa del vettore di cui all'art. 1681 c.c. (Cass.,
01-08-1986, 4924/1986 - Jaconi - Donati - Riv. giur. circolaz. e
trasp., 1987, 84 - l. 24-12-1969 990/1969 - c.c., 1681 - Foro
it., Rep. 1987, voce Trasporto (contratto di), n. 8).
-
I
terzi trasportati a titolo di cortesia che subiscano dei danni
in un incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il
veicolo che li trasportava, possono far valere la loro pretesa
risarcitoria solo contro la persona a cui è imputabile l'evento
e non anche contro il proprietario del veicolo, (T. Palermo,
27-07-1987 - Villafrati - Eurass assicuraz. - Arch. circolaz.,
1987, 963 - c.c., 2043 - c.c., 2054 - c.c., 1681 - Foro it.,
Rep. 1987, voce Trasporto (contratto di), n. 12). Al riguardo si
è affermato che la copertura assicurativa contro i danni
stipulata dal vettore in veste di contraente non si estende alla
sua responsabilità civile (A. Milano, 02-10-1987 - Soc.
Spedimex - Soc. 2 A - Dir. maritt., 1988, 1153 - Foro it., Rep.
1989, voce Assicurazione (contratto), n. 83).
-
Nel
caso di trasporto internazionale di merci, disciplinato dalla
convenzione di Berna trova applicazione l'art. 27, par. 3, lett.
c), cit. convenzione, che esonera da responsabilità la ferrovia
o se il carico sia stato effettuato dal mittente in base alla
lettera di vettura (Cass., 12-08-1988, 4943/1988 - Soc. Danzas -
Ditta Sicilglass - Arch. circolaz., 1989, 23 - c.c., 1737 - l.
02-03-1963 806/1963 - Foro it., Rep. 1989, voce Spedizione, n.
2).
-
Ai
fini della surrogazione dell'assicuratore nei diritti
dell'assicurato verso i terzi responsabili, il titolo della
responsabilità del terzo non deve derivare necessariamente da
un fatto illecito, ma deve pur sempre trattarsi d'una
responsabilità collegata all'evento oggetto dell'assicurazione
(Cass., 03-12-1988, 6560/1988 - The Marine Insurance co. ltd. -
Soc. Gatti - Mass., 1988 - Foro it., Rep. 1988, voce
Assicurazione (contratto), n. 134).
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