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La
semplice traditio al vettore non tramuta costui in soggetto
interessato alla vendita stessa ma gli fa assumere la posizione
semplice di ausiliario del compratore (T. Pescara, 25-10-1980 -
Aquilano - Branchi - Dir. e giur., 1982, 170, n. BOCCHINI - Foro
it., Rep. 1982, voce Vendita, n. 77).
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L'ipotesi
di subtrasporto di cose si differenzia da quella, espressamente
prevista dall'art. 1700 c.c., di esecuzione cumulativa o
successiva della prestazione. La prima infatti, è
configurabile, allorché il vettore, con o senza il consenso del
committente, incarica altri del trasferimento delle merci dal
luogo di partenza a quello di destinazione. Il contratto, di
subtrasporto non è opponibile al committente non consenziente
(Cass., 16-09-1981, 5133/1981 - Soc. Piana - Reliance insurance
co. - Mass., 1981 - c.c., 1700 - Foro it., Rep. 1981, voce
Trasporto (contratto di), n. 14).
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