-
Se
in un contratto di trasporto, il riferimento alla clausola
limitativa di responsabilità sia fatta da entrambi i
contraenti, non può parlarsi di clausola vessatoria (Cass.,
28-04-1981, 2594/1981 - Soc. S. Basilio navigaz. - Soc. Saft -
Mass., 1981 - c.c., 1341 - Foro it., Rep. 1981, voce Contratto
in genere, n. 119 ).
-
Il
requisito della forma scritta per la clausola di proroga della
giurisdizione, ai sensi della convenzione di Bruxelles è
rispettato, per il caso in cui la clausola stessa rientri fra le
condizioni generali predisposte da uno dei contraenti e stampate
a tergo del documento contrattuale, solo quando se sia
sottoscritto da entrambe le parti e preveda un richiamo espresso
a dette condizioni generali (Cass., 21-11-1984, 5944/1984 - Soc.
trasp. Gondrand - Soc. Vanetti - Mass., 1984 - c.c., 1341 - l.
21-06-1971 804/1971 - Foro it., Rep. 1984, voce Giurisdizione
civile, n. 39).
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