-
Se
una parte assuma l'obbligo del trasporto in magazzino e del
deposito con riconsegna di una determinata merce, si verte in
tema di contratto di deposito di cui all'art. 1766 c.c. (Cass.,
11-04-1981, 2164/1981 - Ditta Montanarini Ä Ditta Veronesi -
Mass., 1981 - c.c., 1571 - c.c., 1766 - Foro it., Rep. 1981,
voce Deposito (contratto di), n. 3).
-
Nel
trasporto marittimo, in caso di deposito della merce, a favore
del ricevitore, la responsabilità dell'ente depositario si
configura limitatamente alle merci da esso effettivamente
ricevute (Cass., 21-11-1981, 6218/1981 - Casa spediz. Parisi -
Ente auton. porto Trieste - Mass., 1981 - Foro it., Rep. 1981,
voce Trasporto marittimo, n. 38).
-
Se
la domanda di pagamento riguardi due convenuti, in base a
rapporti autonomi, contratto di trasporto e contratto di
deposito), si verifica una situazione di litisconsorzio
facoltativo, (Cass., 26-04-1983, 2848/1983 - Soc. Adriatica
navigaz. - Ente auton. porto Trieste - Mass., 1983 - c.p.c., 334
- Foro it., Rep. 1983, voce Impugnazioni civili, n. 127).
-
In
tema di trasporto di cose, e per il caso in cui la merce,
depositata dal vettore presso i magazzini di un terzo, subisca
perdite o deterioramenti, la circostanza che a detto vettore sia
imputabile il mancato uso dell'ordinaria diligenza, nella scelta
di un idoneo depositario, comporta la sua responsabilità verso
il destinatario (Cass., 15-01-1985, 73/1985 - Agenzia maritt.
Coe - Soc. Golfo - Arch. circolaz., 1985, 583 - Giur. it., 1985,
I, 1, 1502, n. IACUANIELLO BRUGGI - c.c., 2055 - Foro it., Rep.
1985, voce Trasporto marittimo, n. 64).
-
Il
vettore marittimo, con l'affidamento del carico all'impresa di
sbarco da vita ad un contratto di deposito a favore del terzo
destinatario (A. Trieste, 21-10-1988 - The marine insurance co.
- Ente auton. porto Trieste - Dir. maritt., 1990, 77 - Foro it.,
Rep. 1990, voce Trasporto marittimo, n. 68).
-
Sussiste
responsabilità dell'impresa aeroportuale per la perdita delle
cose depositate ove, manchi la prova di un evento fortuito (A.
Roma, 20-02-1990 - Soc. Alitalia - Tamburino - Dir. trasporti,
1992, 175, n. COLETTA - Foro it., Rep. 1992, voce Aerodromo, n.
5).
-
L'affidamento
del carico alle compagnie portuali non esime il vettore da
responsabilità (TRIB. - T. Ravenna, 12-12-1991 - Unione
Mediterranea Sicurt… - Soc. Setramar - Dir. trasporti, 1992,
911, n. GENNARI - Foro it., Rep. 1993, voce Trasporto marittimo,
n. 67).
-
Nel
trasporto marittimo, in caso di deposito della merce,
conseguente allo sbarco, la responsabilità ex recepto dell'ente
depositario si configura unicamente per le perdite posteriori
allo scaricamento, (CASS - Cass., sez. III, 08-07-1993,
7496/1993 - Ente auton. porto Trieste - The Marine Insurance co.
ltd. - Mass., 1993 - Foro it., Rep. 1993, voce Trasporto
marittimo, n. 70).
-
Con
l'affidamento del bagaglio del passeggero all'impresa
aeroportuale, viene posto in essere un contratto di deposito a
favore del terzo (A. Roma, 20-02-1990 - Soc. Alitalia -
Tamburino - Dir. trasporti, 1992, 175, n. Coletta - Foro it.,
Rep. 1992, voce Aerodromo, n. 4).
-
Se
il depositario non ha ritenuto di prendere tutte le necessarie
precauzioni, avendo assunto su se stessa la responsabilità ex
recepto, risponde comunque di tutti gli eventi connessi alla
merce depositata, anche se determinati dal disordine conseguente
la presenza nei locali di persone da essa autorizzate o comunque
tollerate (Tribunale di Milano, 17 Maggio 1994, n. 7716).
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