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DEPOSITO

  • Se una parte assuma l'obbligo del trasporto in magazzino e del deposito con riconsegna di una determinata merce, si verte in tema di contratto di deposito di cui all'art. 1766 c.c. (Cass., 11-04-1981, 2164/1981 - Ditta Montanarini Ä Ditta Veronesi - Mass., 1981 - c.c., 1571 - c.c., 1766 - Foro it., Rep. 1981, voce Deposito (contratto di), n. 3).

  • Nel trasporto marittimo, in caso di deposito della merce, a favore del ricevitore, la responsabilità dell'ente depositario si configura limitatamente alle merci da esso effettivamente ricevute (Cass., 21-11-1981, 6218/1981 - Casa spediz. Parisi - Ente auton. porto Trieste - Mass., 1981 - Foro it., Rep. 1981, voce Trasporto marittimo, n. 38).

  • Se la domanda di pagamento riguardi due convenuti, in base a rapporti autonomi, contratto di trasporto e contratto di deposito), si verifica una situazione di litisconsorzio facoltativo, (Cass., 26-04-1983, 2848/1983 - Soc. Adriatica navigaz. - Ente auton. porto Trieste - Mass., 1983 - c.p.c., 334 - Foro it., Rep. 1983, voce Impugnazioni civili, n. 127).

  • In tema di trasporto di cose, e per il caso in cui la merce, depositata dal vettore presso i magazzini di un terzo, subisca perdite o deterioramenti, la circostanza che a detto vettore sia imputabile il mancato uso dell'ordinaria diligenza, nella scelta di un idoneo depositario, comporta la sua responsabilità verso il destinatario (Cass., 15-01-1985, 73/1985 - Agenzia maritt. Coe - Soc. Golfo - Arch. circolaz., 1985, 583 - Giur. it., 1985, I, 1, 1502, n. IACUANIELLO BRUGGI - c.c., 2055 - Foro it., Rep. 1985, voce Trasporto marittimo, n. 64).

  • Il vettore marittimo, con l'affidamento del carico all'impresa di sbarco da vita ad un contratto di deposito a favore del terzo destinatario (A. Trieste, 21-10-1988 - The marine insurance co. - Ente auton. porto Trieste - Dir. maritt., 1990, 77 - Foro it., Rep. 1990, voce Trasporto marittimo, n. 68).

  • Sussiste responsabilità dell'impresa aeroportuale per la perdita delle cose depositate ove, manchi la prova di un evento fortuito (A. Roma, 20-02-1990 - Soc. Alitalia - Tamburino - Dir. trasporti, 1992, 175, n. COLETTA - Foro it., Rep. 1992, voce Aerodromo, n. 5).

  • L'affidamento del carico alle compagnie portuali non esime il vettore da responsabilità (TRIB. - T. Ravenna, 12-12-1991 - Unione Mediterranea Sicurt… - Soc. Setramar - Dir. trasporti, 1992, 911, n. GENNARI - Foro it., Rep. 1993, voce Trasporto marittimo, n. 67).

  • Nel trasporto marittimo, in caso di deposito della merce, conseguente allo sbarco, la responsabilità ex recepto dell'ente depositario si configura unicamente per le perdite posteriori allo scaricamento, (CASS - Cass., sez. III, 08-07-1993, 7496/1993 - Ente auton. porto Trieste - The Marine Insurance co. ltd. - Mass., 1993 - Foro it., Rep. 1993, voce Trasporto marittimo, n. 70).

  • Con l'affidamento del bagaglio del passeggero all'impresa aeroportuale, viene posto in essere un contratto di deposito a favore del terzo (A. Roma, 20-02-1990 - Soc. Alitalia - Tamburino - Dir. trasporti, 1992, 175, n. Coletta - Foro it., Rep. 1992, voce Aerodromo, n. 4).

  • Se il depositario non ha ritenuto di prendere tutte le necessarie precauzioni, avendo assunto su se stessa la responsabilità ex recepto, risponde comunque di tutti gli eventi connessi alla merce depositata, anche se determinati dal disordine conseguente la presenza nei locali di persone da essa autorizzate o comunque tollerate (Tribunale di Milano, 17 Maggio 1994, n. 7716).

          Cliccate qui per leggere il testo dell'intera sentenza.

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