-
L'art. 32, secondo paragrafo, della convenzione di
Ginevra 19 stabilisce che la prescrizione annuale o triennale dei
diritti derivanti dal contratto di trasporto resta sospesa nel periodo
compreso fra l'inoltro al trasportatore di un reclamo ed il rigetto
del medesimo da parte del destinatario (T. Milano, 03-06-1982 - The
Liverpool London Globe Insurance co. ltd. - Soc. Stimat - Riv. giur.
circolaz. e trasp., 1983, 83 - l. 06-12-1960 1621/1960 - Foro it.,
Rep. 1983, voce Trasporto (contratto di), n. 25).
-
A norma delle condizioni per il trasporto sulle
ferrovie la proponibilità dell'azione di risarcimento, è
condizionata da un preventivo reclamo amministrativo (A. Trieste,
22-01-1985 - Ferr. Stato - Soc. Romani - Riv. giur. circolaz. e trasp.,
1985, 791 - d.p.r. 30-03-1961 197/1961, 56 - c.c., 1737 - Foro it.,
Rep. 1986, voce Ferrovie e tramvie, n. 17).
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