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In
tema di trasporto aereo internazionale di merci, la custodia,
dopo che la merce è giunta allo scalo, costituisce un
accessorio delle obbligazioni del contratto di trasporto aereo,
(Cass., 23-02-1983, 1380/1983 - Soc. the Great America insurance
co. - Soc. Alitalia - Mass., 1983 - c. nav., 951 - l. 19-05-1932
841/1932 - Foro it., Rep. 1983, voce Trasporto marittimo, n.
32).
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La
responsabilità del vettore aereo che si avvalga di mezzi e
persone con un diverso contratto (di noleggio a viaggio), ove
non sia applicabile la disciplina del sistema della convenzione
di Varsavia, risulta regolata dagli art. 942 e 943 c. nav.
interpretati in correlazione all'art. 1228 c.c. (A. Venezia,
19-04-1986 - Soc. Icomsa engineering - Scaroni Indri - Dir.
maritt., 1988, 160, n. COMENALE PINTO - c. nav., 942 - c. nav.,
943 - c.c., 1228 - Foro it., Rep. 1988, voce Trasporto
marittimo, n. 69).
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Nel
trasporto aereo, è riconosciuto all'attore il diritto al
risarcimento dei danni subiti per la fraudolenta sottrazione del
bagaglio, o di una parte di esso (P. Roma, 23-03-1988 -
Ciapparoni - Soc. Alisarda - Foro it., 1988, I, 3637 - Resp.
civ., 1988, 497 - c. nav., 946 - c. nav., 954 - Foro it., Rep.
1988, voce Trasporto marittimo, n. 71).
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In
ipotesi di notevole traffico aereo in punta stagionale,
l'adozione di assunzioni a termine poste in essere da compagnia
di trasporto aereo è legittimo (P. Roma, 01-04-1988 - Soc.
Alitalia - Costantini - Temi romana, 1988, 481 - l. 25-03-1983
79/1983, 8 bis - l. 25-03-1986 84/1986 - Foro it., Rep. 1989,
voce Lavoro (rapporto), n. 539).
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E'
valida ed efficace, anche senza una specifica approvazione per
iscritto, la clausola della convenzione tra il vettore aereo e
l'impresa aeroportuale secondo la quale quest'ultima è
responsabile dei pregiudizi subiti dai passeggeri solo a titolo
di dolo o colpa grave (A. Roma, 20-02-1990 - Soc. Alitalia -
Tamburino - Dir. trasporti, 1992, 175, n. COLETTA - Foro it.,
Rep. 1992, voce Aerodromo, n. 3).
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La
dichiarazione al vettore del valore della merce è una semplice
facoltà, e non un obbligo del mittente, (Cass., 20-11-1990,
11202/1990 - Soc. Riunione Adriatica Sicurtà - Bonnecelli -
Mass., 1990 - Foro it., Rep. 1990, voce Trasporto marittimo, n.
51).
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La
terza copia della lettera di trasporto aereo è data dal vettore
al mittente e circola come titolo di credito (CASS - Cass., sez.
III, 14-10-1991, 10763/1991 - Soc. Alitalia - Singapore Airlines
ltd. - Dir. trasporti, 1993, 847, n. TULLIO - Foro it., Rep.
1993, voce Trasporto marittimo, n. 83).
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Qualora
siano applicabili le norme della convenzione di Varsavia circa
la decadenza dall'azione risarcitoria (termine di due anni), la
decadenza medesima si verifica ope legis, (Cass., 29-01-1982,
567/1982 - Ditta Tecnopaper Copier - Soc. Alitalia - Mass., 1982
- c.c., 1341 - c.c., 1342 - l. 19-05-1932 841/1932 - Foro it.,
Rep. 1982, voce Trasporto marittimo, n. 20).
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La
decadenza ex art. 29 della convenzione di Varsavia opera anche
nei riguardi dell'assicuratore che, agisca in surroga ex art.
1916 c.c., (Cass., 23-02-1983, 1380/1983 - Soc. the Great
America insurance co. Ä Soc. Alitalia - Mass., 1983 - c.c.,
1916 - l. 19-05-1932 841/1932 - Foro it., Rep. 1983, voce
Assicurazione (contratto), n. 166).
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La
convenzione di Guadalajara del 1961 prevede che il fatto del
vettore contrattuale sia reputato anche fatto del vettore di
fatto (e viceversa), per cui, nel caso di omessa consegna della
merce da trasportare, il danneggiato può agire nei confronti di
entrambi (CASS - Cass., 14-10-1991, 10763/1991 - Soc. Alitalia -
Singapore Airlines ltd. - Mass., 1991 - c. nav., 961 - Foro it.,
Rep. 1991, voce Trasporto marittimo, n. 92).
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