-
Il
diritto di contrordine può essere esercitato solo con la
presentazione della polizza per le relative annotazioni relative
al medesimo contrordine (T. Genova, 20-05-1981 - Soc. Kino
Nodegad - Soc. Gibisped - Dir. maritt., 1981, 257 - Foro it.,
Rep. 1981, voce Trasporto marittimo, n. 66).
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