- Nell'ipotesi
in cui lo sbarco della merce dalla nave non coincida con la
consegna della stessa all'avente diritto, il termine di
decadenza di un anno inizia a decorrere dal giorno in cui,
l'avente diritto è posto in condizione di ricevere la merce (T.
Napoli, 22-10-1982 - Soc. Mackenzie - Soc. agenzia marittima
Dresda - Dir. maritt., 1983, 561 - Foro it., Rep. 1983, voce
Trasporto marittimo, n. 44).
- Con
l'affidamento del carico ad una impresa di sbarco il vettore
marittimo pone in essere un contratto di deposito a favore del
terzo destinatario della merce (T. Messina, 28-01-1983 - Soc.
petrolifera Alto Tirreno - Soc. coop. navigaz. Garibaldi - Giur.
merito, 1984, 1102 - Vita not., 1985, 333 - c.c., 1693 - Foro
it., Rep. 1985, voce Trasporto marittimo, n. 70).
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