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In
un contratto di "time charter", il comandante deve
rilasciare le polizze di carico così come gli vengono
presentate dal "charterer"; costituisce pertanto
inadempimento contrattuale il comportamento dell'"owner"
che ordina al comandante di non rilasciare le polizze contenenti
l'indicazione "nolo anticipato" e mancanti di un
richiamo al "charter party" (House of Lords,
11-10-1978 - Federal Commerce and Navigation ltd. - Molena Alpha
inc. - Trasporti, 1980, fasc. 22, 160 - Foro it., Rep. 1981,
voce Trasporto marittimo, n. 27).
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L'art.
1227 c.c. non implica l'esistenza di un dovere primario del
danneggiato di ovviare all'inerzia e quindi l'armatore
noleggiante non ha l'onere, nel caso di inadempimento del
noleggiatore, di trovare un impiego alternativo per la sua nave
(Coll. arb., 17-10-1981 - Soc. Mongibello - Soc. Montedison -
Dir. maritt., 1982, 479, n. ROSSELLO - Riv. dir. comm., 1982,
II, 283 - c.c., 1227 - Foro it., Rep. 1983, voce Danni civili,
n. 106).
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Dalla
responsabilità per il trasporto il vettore può liberarsi solo
con la specifica prova positiva che il danno è dovuto ad un
evento non solo sicuramente individuato, ma a lui estraneo e
tale da non poter essere imputato al suo inadempimento (Cass.,
29-10-1981, 5708/1981 - Vittoria assicuraz. - Ditta Benelli -
Mass., 1981 - c.c., 1693 - Foro it., Rep. 1981, voce Trasporto
(contratto di), n. 24).
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La
controversia relativa ai danni cagionati da inadempienza di un
contratto di trasporto marittimo non rientra tra le cause per
sinistri marittimi tassativamente elencate nell'art. 589 c.
nav., (Cass., 03-11-1983, 6470/1983 - Soc. Mais Vagone - Ditta
Mantovani - Mass., 1983 - c. nav., 589 - c. nav., 599 - c. nav.,
600 - Foro it., Rep. 1983, voce Navigazione (procedimenti), n.
6).
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La
riconsegna da parte del vettore delle merci trasportate senza
esigere la presentazione della polizza di carico da vita ad
inadempimento (T. Livorno, 10-12-1986 - Soc. Spini - Sea Land
service inc. - Dir. maritt., 1987, 961, n. MARTINI - Foro it.,
Rep. 1988, voce Trasporto marittimo, n. 80).
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Il
vettore, che non esegue la riconsegna della merce per essersi il
destinatario rifiutato di pagare il corrispettivo del trasporto,
resta obbligato a custodirla sino a quando non ne esegue il
deposito nelle forme previste per il caso di mora del creditore;
(Cass., 10-04-1990, 2998/1990 - Soc. Sait - Passarella - Riv.
giur. circolaz. e trasp., 1990, 567 - Arch. circolaz., 1990, 855
- c.c., 1693 - c.c., 1210 - Foro it., Rep. 1990, voce Trasporto
(contratto di), n. 16).
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