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L'impegno
assunto dal concessionario di pubblici servizi di trasporto di
avvalersi, nell'espletamento del servizio, di dipendenti di un
precedente concessionario configuri un contratto a favore di
terzi, che dà diritto al suddetto personale di continuare il
rapporto di lavoro (Cass., 31-01-1984, 754/1984 - Falco - Az.
prov. trasp. Casertana - Mass., 1984 - Foro it., Rep. 1984, voce
Ferrovie e tramvie, n. 26).
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Il
contratto di trasporto ordinario e quello di subtrasporto
configurano due specie della generale categoria dei contratti a
favore del terzo, ossia del destinatario della merce, il quale
ha due distinte azioni, tra di loro concorrenti: 1) l'azione ex
art. 1689 c.c. nei confronti del subvettore; 2) l'azione ex art.
1228 c.c. nei confronti del vettore originario (A. Torino,
18-07-1987 - Soc. Ambrogio trasp. - Soc. Monsanto it. - Foro
pad., 1989, I, 139 - c.c., 1689 - c.c., 1228 - Foro it., Rep.
1989, voce Trasporto (contratto di), n. 14).
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