-
Il
rapporto di deposito non esclude la responsabilità del vettore,
che deve rispondere ugualmente delle avarie e degli ammanchi
constatati all'atto della riconsegna della merce al ricevitore,
salvo che provi che essi si siano verificati dopo l'affidamento
delle cose trasportate all'impresa di sbarco (T. Messina,
28-01-1983 - Soc. petrolifera Alto Tirreno - Soc. coop. navigaz.
Garibaldi - Giur. merito, 1984, 1102 - Vita not., 1985, 333 -
c.c., 1693 - Foro it., Rep. 1985, voce Trasporto marittimo, n.
70).
-
Per
il trasporto terrestre di cose, l'art. 1693 c.c., per il
trasporto marittimo ed aereo, pone a carico del vettore la
responsabilità per la perdita o l'avaria delle cose che gli
sono state consegnate per il trasporto, senza stabilire alcun
limite all'ammontare del risarcimento (Cass., 20-02-1984,
1227/1984 - Ditta corriere espresso Pacifici - Galleria arte
Carini - Arch. circolaz., 1984, 521 - Arch. civ., 1984, 1184 -
c.c., 1693 - c. nav., 423 - c. nav., 952 - l. 06-12-1960
1621/1960 - Foro it., Rep. 1984, voce Trasporto (contratto di),
n. 8).
-
Il
trasporto di sciatori a mezzo di seggiovia rientra nella
fattispecie del contratto di trasporto a titolo oneroso; si
applica pertanto l'art. 1681 c.c. nella parte in cui afferma la
responsabilità del vettore se non prova di aver adottato tutte
le misure idonee ad evitare il danno; (T. Bolzano, 22-05-1987 -
Gotthard Wolzenburg - Schwalstaler Gletscherbahnen - Resp. civ.,
1988, 487, n. CHIAVEGATTI - c.c., 1681 - c.c., 2049 - Foro it.,
Rep. 1988, voce Trasporto (contratto di), n. 12).
-
La
presunzione di responsabilità posta dall'art. 1693 c.c. a
carico del vettore importa che questo, deve fornire la specifica
prova positiva che il danno ed il conseguente inadempimento sono
dovuti ad evento positivamente identificato, a lui estraneo
(Cass., 30-01-1990, 641/1990 - Totaro - Puglisi - Mass., 1990 -
c.c., 1693 - Foro it., Rep. 1990, voce Trasporto (contratto di),
n. 17).
-
Nel
caso di danno alla persona subito da un terzo estraneo al
contratto di trasporto internazionale per ferrovia, a causa del
difettoso assestamento del carico sul vagone ferroviario
effettuato direttamente dal mittente, l'art. 14 dell'accordo di
Berna comporta una presunzione di irresponsabilità di detto
vettore non caricatore della merce (Cass., 22-02-1991, 1904/1991
- Sposato - Soc. Transfesa - Mass., 1991 - c.c., 2051 - l.
02-03-1963 806/1963 - Foro it., Rep. 1991, voce Responsabilità
civile, n. 64).
-
Il
vettore esaurisce i suoi obblighi allorché ha trasferito al
luogo indicatogli le cose ricevute in consegna. Al contrario lo
spedizioniere esaurisce il suo compito con la conclusione del
contratto di trasporto e risponde solo all'eventuale
inadempimento dell'obbligo di concludere (Cass., 17-05-1991,
5568/1991 - Ditta Neri trasp. internaz. - Conceria Coripel -
Arch. circolaz., 1991, 655 - c.c., 1678 - c.c., 1693 - c.c.,
1737 - c.c., 1739 - Foro it., Rep. 1991, voce Trasporto
(contratto di), n. 6).
-
In
tema di trasporto di cose, con subtrasporto il primo vettore
risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti
del caricatore e primo mittente della merce (Cass., 27-06-1991,
7217/1991 - Soc. Adria Lines - Willi Betz int. Spedition -
Mass., 1991 - Foro it., Rep. 1991, voce Trasporto (contratto
di), n. 10).
-
Il
furto della merce trasportata non accompagnato da minacce o
violenza alla persona non integra gli estremi del fortuito
(Cass. , sez. III, 04-10-1991, 10392/1991 - Caselli - Soc.
Transped - Arch. circolaz., 1992, 564 - c.c., 1693 - Foro it.,
Rep. 1992, voce Trasporto (contratto di), n. 34).
-
In
caso di affidamento di un aeromobile da parte di un aeroclub a
un suo socio la qualità di esercente viene conservata
dall'aeroclub (TRIB. T. Sassari 05-04-1991 - Licheri - Aero club
Olbia costa Smeralda - Dir. trasporti, 1993, 129, n, Silingardi
- c. nav., 414 - Foro it., Rep. 1993, voce trasporto marittimo
n. 79).
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