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L'azienda
autonoma delle ferrovie dello stato è tenuta a risarcire il
destinatario della perdita della merce conservata in un vagone
ferroviario, se non dimostri che era stata effettuata
un'adeguata sorveglianza (T. Palermo, 04-03-1983 - Soc. Lo
Grasso - Ferr. Stato - Riv. giur. circolaz. e trasp., 1984, 104
- Foro it., Rep. 1984, voce Ferrovie e tramvie, n. 159).
-
Vi
è un regime risarcitorio speciale previsto dall'art. 1, l. 4
marzo 1981, n. 67. Orbene, secondo questa particolare disciplina
il personale delle ferrovie dello stato, risponde del danno
erariale solo per dolo o colpa grave. Peraltro, tale normativa,
si applica solo in ipotesi di danno derivante da esercizio
ferroviario, cioè dallo svolgimento di funzioni, operazioni,
compiti inerenti alla circolazione dei treni ed alle attività
ad essa direttamente connesse (C. conti, sez. II, 15-07-1985,
150/1985 - Vinay - Foro amm., 1985, 2061 - l. 04-03-1981
67/1981, 1 - l. 04-03-1981 67/1981, 35 - l. 26-03-1958 425/1958
- Foro it., Rep. 1986, voce Responsabilità contabile, n. 356).
-
Nel
caso di danno alla persona subito da un terzo estraneo al
contratto di trasporto internazionale per ferrovia, a causa del
difettoso assestamento del carico effettuato direttamente dal
mittente, l'art. 14 dell'accordo di Berna il quale esclude la
responsabilità del vettore, prevale sulla norma di cui all'art.
2051 c.c., e comporta una presunzione di irresponsabilità del
vettore non caricatore (Cass., 22-02-1991, 1904/1991 - Sposato -
Soc. Transfesa - Mass., 1991 - c.c., 2051 - l. 02-03-1963
806/1963 - Foro it., Rep. 1991, voce Responsabilità civile, n.
64).
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