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CONVENZIONE DI GINEVRA

  • L'art. 32 della convenzione di Ginevra stabilisce che la prescrizione annuale o triennale dei diritti derivanti dal contratto di trasporto resta sospesa dall'inoltro al trasportatore di un reclamo ed il rigetto del medesimo da parte del destinatario (T. Milano, 03-06-1982 - The Liverpool London Globe Insurance co. ltd. - Soc. Stimat - Riv. giur. circolaz. e trasp., 1983, 83 - l. 06-12-1960 1621/1960 - Foro it., Rep. 1983, voce Trasporto (contratto di), n. 25).

  • Ai sensi dell'art. 1 della convenzione di Ginevra la natura internazionale del trasporto si riscontra anche quando il luogo di partenza e di arrivo della merce siano situati in due stati diversi, purché le parti abbiano manifestato una volontà di adesione (Cass., 08-03-1983, 1708/1983 - Soc. vetreria marchigiana - Soc. Winkler - Riv. dir. internaz. privato e proc., 1984, 159 - Dir. maritt., 1984, 554, n. FADDA - Foro it., Rep. 1984, voce Trasporto (contratto di), n. 9).

  • Ai sensi dell'art. 32, par. 2 la dichiarazione con la quale il vettore invochi un limite quantitativo di responsabilità vale come reiezione del reclamo limitatamente alla parte del risarcimento richiesto, da ciò deriva che la prescrizione ricomincia a decorrere soltanto in relazione a tale parte (T. Milano, 11-07-1983 - Klm N. V. Reali linee olandesi - Soc. Allservices spediz. internaz. - Riv. giur. circolaz. e trasp., 1983, 930 - Foro it., Rep. 1984, voce Trasporto (contratto di), n. 11).

  • Per il trasporto nazionale, l'art. 1693 c.c. pone a carico del vettore la responsabilità senza stabilire alcun limite all'ammontare del risarcimento (Cass., 20-02-1984, 1227/1984 - Ditta corriere espresso Pacifici - Galleria arte Carini - Arch. circolaz., 1984, 521 - Arch. civ., 1984, 1184 - c.c., 1693 - c. nav., 423 - c. nav., 952 - l. 06-12-1960 1621/1960 - Foro it., Rep. 1984, voce Trasporto (contratto di), n. 8).

  • Quando un trasporto internazionale per strada riguardi due stati diversi, se uno dei due stati sia parte contraente, si applica la convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (A. Torino, 04-06-1984 - Pakhoed Amsterdam B V - Taisho Marine & Fire Insurance co. ltd. - Riv. dir. internaz. privato e proc., 1984, 586 - Foro it., Rep. 1985, voce Trasporto (contratto di), n. 25).

  • In tema di trasporto internazionale su strada, la convenzione di Ginevra richiede, per la sussistenza della responsabilità illimitata del vettore, che la legge dello stato del giudice adito, consideri la colpa equivalente al dolo (Cass., 29-03-1985, 2204/1985 - Soc. Danzas - La Suiza - Arch. circolaz., 1985, 705 - Foro it., Rep. 1985, voce Trasporto (contratto di), n. 21).

  • Ai sensi dell'art. 4 la mancanza, l'irregolarità o la perdita della lettera di vettura non inficiano di per sé il contratto di trasporto (CAPP - A. Milano, 21-02-1992 - Soc. Monsanto it. Ä S A Danzas - Riv. dir. internaz. privato e proc., 1993, 119 - Foro it., Rep. 1993, voce Trasporto (contratto di), n. 34).

  • Ai sensi dell'art. 13 in caso di perdita della merce il destinatario può far valere i diritti che risultano dal contratto di trasporto (CAPP - A. Milano, 21-02-1992 - Soc. Monsanto it. - S A Danzas - Riv. dir. internaz. privato e proc., 1993, 119 - Foro it., Rep. 1993, voce Trasporto (contratto di), n. 33).

  • Solo il destinatario è legittimato ad esercitare, i diritti nascenti dal contratto di trasporto, nel caso di perdita o di mancato arrivo della merce (CASS - Cass., sez. III, 26-10-1993, 10621/1993 - Soc. Germanetti - Soc. Odino Valperga Italeuropa - Mass., 1993 - l. 06-12-1960 1621/1960 - Foro it., Rep. 1993, voce Trasporto (contratto di), n. 32).

  • E' inoperante la limitazione convenzionale di responsabilità, ai sensi dell'art. 29 della convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, per i danni che siano derivati da colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti o preposti (Cass., 16-09-1980, 5269/1980 - Soc. Merzario - Soc. Delmar - Foro it., 1981, I, 1676 - Riv. giur. circolaz. e trasp., 1981, 63 - Foro pad., 1980, I, 169 - Dir. maritt., 1981, 217, n. VISENTINI - l. 06-12-1960 1621/1960, 29 - Foro it., Rep. 1981, voce Trasporto (contratto di), n. 36).

  • Ai sensi dell'art. 17, par. 4, lett. c della convenzione di Ginevra il vettore, a differenza da quanto disposto dall'art. 1693 c.c., non è responsabile della perdita o avaria della merce trasportata se tali eventi derivino da trattamento, caricamento, stivamento o scaricamento della merce medesima eseguiti da altri (A. Trieste, 19-03-1980 - Winkler - Vetreria Marchigiana - Riv. giur. circolaz. e trasp., 1980, 963 - l. 06-12-1960 1621/1960 - c.c., 1693 - Foro it., Rep. 1981, voce Trasporto (contratto di), n. 34).

  • La convenzione di Ginevra è applicabile soltanto quando le parti abbiano manifestato in tal senso la loro volontà mediante l'inserimento nella lettera di vettura (Cass., 26-11-1980, 6272/1980 - Soc. Sittam Ä Soc. Induma - Giust. civ., 1981, I, 291, n. GRIGOLI - Foro pad., 1980, I, 285, n. PESCE - Banca, borsa ecc., 1981, II, 300 - Riv. dir. internaz. privato e proc., 1981, 937 - l. 06-12-1960 1621/1960 - Foro it., Rep. 1981, voce Trasporto (contratto di), n. 30).

  • La convenzione firmata a Ginevra non configura alcun limite all'operatività del principio per cui l'obbligo di risarcire il danno costituisce debito di valore, (Cass., 18-05-1981, 3257/1981 - Soc. Eurocar - Fata assicuraz. - Mass., 1981 - c.c., 1693 - l. 06-12-1960 1621/1960 - Foro it., Rep. 1981, voce Trasporto (contratto di), n. 35).

  • Nel giudizio concernente un contratto di trasporto internazionale, ai fini dell'applicazione della convenzione di Ginevra se la manifestazione di volontà in tal senso delle parti contraenti è un dato pacifico fra le parti, è impossibile per il giudice di accertarne d'ufficio l'inesistenza (Cass., 19-06-1981, 4029/1981 - Soc. Eurocar - Vergati - Mass., 1981 l. 06-12-1960 1621/1960 - Foro it., Rep. 1981, voce Trasporto (contratto di), n. 28).

  • Se si verta in un trasporto disciplinato dalla convenzione Cmr, l'individuazione dell'organo avente giurisdizione va effettuata in base all'art. 31 della convenzione medesima (A. Torino, 04-06-1984 - Pakhoed Amsterdam B V - Taisho Marine & Fire Insurance co. ltd. - Riv. dir. internaz. privato e proc., 1984, 586 - Foro it., Rep. 1985, voce Trasporto (contratto di), n. 26).

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