-
Al
riguardo si è affermato che ai sensi della convenzione di
Guadalajara del 18 settembre 1961, è vettore colui che si
obbliga verso un corrispettivo a sostenere le spese dei
trasferimenti e il coordinamento dei viaggi dei passeggeri (T.
Padova, 05-11-1982 - Bandelloni - Iga - Trasporti, 1982, fasc.
28, 170 - Foro it., Rep. 1983, voce Trasporto marittimo, n. 48).
-
Quando
il trasportatore abbia chiesto di "effettuare un'operazione
di transito comunitario" l'esportatrice deve tenere indenne
il trasportatore delle obbligazioni assunte e deve rimborsare le
spese necessarie compiute (T. Bolzano, 28-09-1983 - Soc. Ta Bru
- Soc. Albarelli - Foro pad., 1983, I, 499 - c.c., 2031 - Foro
it., Rep. 1984, voce Trasporto (contratto di), n. 12).
-
In
caso di responsabilità del vettore il danno si valuta in base
al prezzo corrente da cui va detratto l'importo dovuto al
vettore per il trasporto e per le spese accessorie (T. Milano,
29-10-1984 - Soc. Tau Alarm - Soc. Spedimex - Dir. maritt.,
1985, 564 - c.c., 1696 - Foro it., Rep. 1985, voce Trasporto
(contratto di), n. 17).
-
La
clausola Fob ("free on board"), pone a carico del
compratore le spese del trasporto (Cass., 15-01-1985, 74/1985 -
Soc. cantina sociale Marmilla - Moretti Foro it., 1985, I, 2312
- Giur. it., 1985, I, 1, 1049 - c.c., 1378 - c.c., 1510 - Foro
it., Rep. 1985, voce Vendita, n. 51).
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