-
In
base all'art. 17, par. 4, lett. c della convenzione di Ginevra
il vettore, contrariamente a quanto disposto dall'art. 1693
c.c., non è responsabile della perdita o avaria della merce
trasportata qualora il caricamento, stivamento o scaricamento
della merce medesima siano stati eseguiti dal mittente o dal
destinatario (A. Trieste, 19-03-1980 - Winkler - Vetreria
Marchigiana - Riv. giur. circolaz. e trasp., 1980, 963 - l.
06-12-1960 1621/1960 - c.c., 1693 - Foro it., Rep. 1981, voce
Trasporto (contratto di), n. 34).
-
L'obbligo,
del comandante di accertarsi, il conveniente stivaggio ha natura
pubblicistica (T. Milano, 09-01-1986 - Atlanta management Sam -
Soc. Italteco - Dir. maritt., 1987, 947 - c. nav., 297 - Foro
it., Rep. 1988, voce Trasporto marittimo, n. 48).
-
Qualora
il mittente sovrintenda, allo stivaggio delle merci sul veicolo,
questi concorre al verificarsi dell'avaria costituita dalla
caduta della merce dal veicolo per errato stivaggio (T. Modena,
22-02-1991 - Soc. Tecnosacca prefabbricati - Soc. agenzia
autotrasp. S. Geminiano - Dir. trasporti, 1992, 190, n. BIANCA -
c.c 1227 - c.c., 1693 - Foro it., Rep. 1992, voce Trasporto
(contratto di), n. 18).
-
Se
merce che può essere trasportata in stiva con appropriata
aerazione ma non in contenitori, viene dal caricatore consegnata
per il trasporto su nave porta contenitori, il caricatore ne
assume il rischio connesso (CAPP - A. Trieste, 07-04-1992 - Soc.
Lloyd Triestino navigaz. - Soc. Pacorini - Dir. maritt., 1993,
95, n. BOI - Foro it., Rep. 1993, voce Trasporto marittimo, n.
61).
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