-
Nel
contratto di trasporto, la sottrazione della cosa trasportata ad
opera di terzi, può costituire caso fortuito, solo se ricorra
l'estremo della assoluta inevitabilità; (Cass., 10-06-1982,
3537/1982 - Soc. Saima - Soc. calzaturif. Miura - Mass., 1982 -
Foro it., Rep. 1982, voce Trasporto (contratto di), n. 19).
-
In
tema di trasporto aereo internazionale di merci, la custodia,
dopo che la merce è giunta allo scalo, costituisce un
accessorio al contratto di trasporto aereo, che viene
definitivamente adempiuto solo con la consegna al destinatario
(Cass., 23-02-1983, 1380/1983 - Soc. the Great America insurance
co. - Soc. Alitalia - Mass., 1983 - c. nav., 951 - l. 19-05-1932
841/1932 - Foro it., Rep. 1983, voce Trasporto marittimo, n.
32).
-
Il
contratto di trasporto obbliga il vettore anche alla custodia e
non soltanto al trasferimento della merce da un luogo ad un
altro, (T. Palermo, 04-03-1983 - Soc. Lo Grasso - Ferr. Stato -
Riv. giur. circolaz. e trasp., 1984, 104 - Foro it., Rep. 1984,
voce Ferrovie e tramvie, n. 15).
-
Con
l'affidamento del carico ad una impresa di sbarco il vettore
marittimo pone in essere un contratto di deposito che non
sostituisce il rapporto con il destinatario; il rapporto di
deposito dunque non esclude, la responsabilità del vettore, che
deve rispondere ugualmente delle avarie e degli ammanchi
constatati all'atto della riconsegna della merce al ricevitore,
salvo che dimostri che essi si siano prodotti successivamente
all'affidamento delle cose trasportate all'impresa di sbarco (T.
Messina, 28-01-1983 - Soc. petrolifera Alto Tirreno - Soc. coop.
navigaz. Garibaldi - Giur. merito, 1984, 1102 - Vita not., 1985,
333 - c.c., 1693 - Foro it., Rep. 1985, voce Trasporto
marittimo, n. 70).
-
Il
depositario cui incombe l'onere della restituzione, è
responsabile dei danni derivanti da perdita o da avaria delle
cose depositate indipendentemente da una sua colpa specifica;
(A. Trieste, 21-10-1988 - The marine insurance co. - Ente auton.
porto Trieste - Dir. maritt., 1990, 77 - Foro it., Rep. 1990,
voce Trasporto marittimo, n. 69).
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