-
In
tema di contratto di trasporto internazionale di merci su
strada, l'applicabilità della convenzione di Ginevra è
condizionata ad una concreta volontà delle parti, che può
essere provata con qualsiasi mezzo di prova normalmente
consentito (Cass., 19-06-1981, 4029/1981 - Soc. Eurocar -
Vergati - Arch. circolaz., 1982, 32 - Arch. civ., 1982, 254 -
Foro pad., 1981, I, 106 - l. 06-12-1960 1621/1960, 6 - Foro it.,
Rep. 1982, voce Trasporto (contratto di), n. 29). Secondo la
giurisprudenza in materia di diritto della navigazione, la
sottoscrizione della polizza di carico da parte del
raccomandatario dell'armatore, fino a prova contraria,
identifica l'armatore medesimo come vettore, (Cass., 07-07-1981,
4436/1981 - Zim Israel Navigation co. - La Fondiaria incendio
assicuraz. - Mass., 1981 - Foro it., Rep. 1981, voce Trasporto
marittimo, n. 73).
-
La
sottoscrizione della polizza di carico intestata all'armatore da
parte del comandante non prova che il vettore sia l'armatore
quando viene fornita la prova, in base al contratto di noleggio
noto al portatore della polizza, che il comandante non ne aveva
la rappresentanza (A. Bologna, 24-11-1981 - Salonia - Sherika El
Alaf el Halia - Dir. maritt., 1982, 433, n. BERLINGIERI - Foro
it., Rep. 1983, voce Trasporto marittimo, n. 24).
-
In
tema di trasporto internazionale di merci su strada,
l'operatività nel singolo rapporto della normativa contenuta
nella convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 presuppone che
le parti abbiano manifestato una idonea volontà e la relativa
indagine compete al giudice del merito (Cass., 08-03-1983,
1708/1983 - Soc. vetreria marchigiana - Soc. Winkler - Mass.,
1983 - l. 06-12-1960 1621/1960 - Foro it., Rep. 1983, voce
Trasporto (contratto di), n. 13).
-
L'acquirente
della merce è legittimato ad agire nei confronti del vettore
aereo ove fornisca la prova dell'avvenuto pagamento del prezzo
d'acquisto della merce (A. Napoli, 08-10-1990 - Varig Airlines S
A - Soc. Gallone - Dir. maritt., 1991, 1020 - Dir. trasporti,
1992, 563, n. ZAMPONE - Foro it., Rep. 1992, voce Trasporto
marittimo, n. 74).
-
In
tema di trasporto internazionale di merci su strada,
l'applicabilità della particolare normativa dettata dalla
convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (resa esecutiva con la
l. 6 dicembre 1960, n. 1621) postula che le parti indichino che
il trasporto è assoggettato al regime di cui alla predetta
convenzione (art. 6, par. l, lett. k), sia, con la lettera di
vettura che, attraverso pattuizioni tra le parti, anche orali,
dimostrabili con qualunque mezzo di prova (Cass., 06-01-1982,
10/1982 - Soc. Castelletti - Saint Paul Fire and Marine
Insurance co. - Mass., 1982 - l. 06-12-1960 1621/1960 - Foro
it., Rep. 1982, voce Trasporto (contratto di), n. 27).
-
In
tema di trasporto internazionale di merci su strada, in mancanza
della lettera di vettura, disciplina negoziale è dimostrabile
con qualsiasi mezzo di prova normalmente consentito (Cass.,
08-03-1983, 1708/1983 - Soc. vetreria marchigiana - Soc. Winkler
- Mass., 1983 - l. 06-12-1960 1621/1960 - Foro it., Rep. 1983,
voce Trasporto (contratto di), n. 13).
-
In
tema di contratto di trasporto internazionale, la determinazione
di volontà delle parti può essere manifestata attraverso
l'inserimento nella lettera di vettura ed in mancanza di tale
lettera, può risultare dalla disciplina negoziale verbalmente
stipulata dalle parti, dimostrabile con qualsiasi, mezzo di
prova (Cass., 10-04-1986, 2515/1986 - Campanini - Soc. Stalca -
Riv. giur. circolaz. e trasp., 1986, 783 - l. 06-12-1960
1621/1960, 6 - Foro it., Rep. 1986, voce Trasporto (contratto
di), n. 6).
-
In
tema di trasporto di cose, le risultanze della lettera di
vettura non sono vincolanti, e possono essere chiarite (ed anche
superate) attraverso ulteriori documenti e prove, poiché detta
lettera non è essenziale alla formazione del contratto da tali
prove non è esclusa quella testimoniale (Cass., 27-06-1991,
7217/1991 - Soc. Adria Lines - Willi Betz int. Spedition -
Mass., 1991 - Foro it., Rep. 1991, voce Trasporto (contratto
di), n. 18).
-
La
lettera di vettura costituisce un mezzo di prova del contratto
di trasporto tra il mittente e colui che in essa figura come
vettore (T. Genova, 12-10-1991 - Assicuraz. Generali - Damco
transport Nederland B V - Dir. maritt., 1992, 478 - Foro it.,
Rep. 1992, voce Trasporto (contratto di), n. 26).
Ritorno
all'Indice
|