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PROVA PER TESTI DEGLI ACCORDI

  • In tema di contratto di trasporto internazionale di merci su strada, l'applicabilità della convenzione di Ginevra è condizionata ad una concreta volontà delle parti, che può essere provata con qualsiasi mezzo di prova normalmente consentito (Cass., 19-06-1981, 4029/1981 - Soc. Eurocar - Vergati - Arch. circolaz., 1982, 32 - Arch. civ., 1982, 254 - Foro pad., 1981, I, 106 - l. 06-12-1960 1621/1960, 6 - Foro it., Rep. 1982, voce Trasporto (contratto di), n. 29). Secondo la giurisprudenza in materia di diritto della navigazione, la sottoscrizione della polizza di carico da parte del raccomandatario dell'armatore, fino a prova contraria, identifica l'armatore medesimo come vettore, (Cass., 07-07-1981, 4436/1981 - Zim Israel Navigation co. - La Fondiaria incendio assicuraz. - Mass., 1981 - Foro it., Rep. 1981, voce Trasporto marittimo, n. 73).

  • La sottoscrizione della polizza di carico intestata all'armatore da parte del comandante non prova che il vettore sia l'armatore quando viene fornita la prova, in base al contratto di noleggio noto al portatore della polizza, che il comandante non ne aveva la rappresentanza (A. Bologna, 24-11-1981 - Salonia - Sherika El Alaf el Halia - Dir. maritt., 1982, 433, n. BERLINGIERI - Foro it., Rep. 1983, voce Trasporto marittimo, n. 24).

  • In tema di trasporto internazionale di merci su strada, l'operatività nel singolo rapporto della normativa contenuta nella convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 presuppone che le parti abbiano manifestato una idonea volontà e la relativa indagine compete al giudice del merito (Cass., 08-03-1983, 1708/1983 - Soc. vetreria marchigiana - Soc. Winkler - Mass., 1983 - l. 06-12-1960 1621/1960 - Foro it., Rep. 1983, voce Trasporto (contratto di), n. 13).

  • L'acquirente della merce è legittimato ad agire nei confronti del vettore aereo ove fornisca la prova dell'avvenuto pagamento del prezzo d'acquisto della merce (A. Napoli, 08-10-1990 - Varig Airlines S A - Soc. Gallone - Dir. maritt., 1991, 1020 - Dir. trasporti, 1992, 563, n. ZAMPONE - Foro it., Rep. 1992, voce Trasporto marittimo, n. 74).

  • In tema di trasporto internazionale di merci su strada, l'applicabilità della particolare normativa dettata dalla convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (resa esecutiva con la l. 6 dicembre 1960, n. 1621) postula che le parti indichino che il trasporto è assoggettato al regime di cui alla predetta convenzione (art. 6, par. l, lett. k), sia, con la lettera di vettura che, attraverso pattuizioni tra le parti, anche orali, dimostrabili con qualunque mezzo di prova (Cass., 06-01-1982, 10/1982 - Soc. Castelletti - Saint Paul Fire and Marine Insurance co. - Mass., 1982 - l. 06-12-1960 1621/1960 - Foro it., Rep. 1982, voce Trasporto (contratto di), n. 27).

  • In tema di trasporto internazionale di merci su strada, in mancanza della lettera di vettura, disciplina negoziale è dimostrabile con qualsiasi mezzo di prova normalmente consentito (Cass., 08-03-1983, 1708/1983 - Soc. vetreria marchigiana - Soc. Winkler - Mass., 1983 - l. 06-12-1960 1621/1960 - Foro it., Rep. 1983, voce Trasporto (contratto di), n. 13).

  • In tema di contratto di trasporto internazionale, la determinazione di volontà delle parti può essere manifestata attraverso l'inserimento nella lettera di vettura ed in mancanza di tale lettera, può risultare dalla disciplina negoziale verbalmente stipulata dalle parti, dimostrabile con qualsiasi, mezzo di prova (Cass., 10-04-1986, 2515/1986 - Campanini - Soc. Stalca - Riv. giur. circolaz. e trasp., 1986, 783 - l. 06-12-1960 1621/1960, 6 - Foro it., Rep. 1986, voce Trasporto (contratto di), n. 6).

  • In tema di trasporto di cose, le risultanze della lettera di vettura non sono vincolanti, e possono essere chiarite (ed anche superate) attraverso ulteriori documenti e prove, poiché detta lettera non è essenziale alla formazione del contratto da tali prove non è esclusa quella testimoniale (Cass., 27-06-1991, 7217/1991 - Soc. Adria Lines - Willi Betz int. Spedition - Mass., 1991 - Foro it., Rep. 1991, voce Trasporto (contratto di), n. 18).

  • La lettera di vettura costituisce un mezzo di prova del contratto di trasporto tra il mittente e colui che in essa figura come vettore (T. Genova, 12-10-1991 - Assicuraz. Generali - Damco transport Nederland B V - Dir. maritt., 1992, 478 - Foro it., Rep. 1992, voce Trasporto (contratto di), n. 26).

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GIURISPRUDENZA: ALTRI ARGOMENTI

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