-
Le
caratteristiche del contratto di handling, possano essere riportabili
in ogni caso a singoli contratti che di volta in volta con la società
di sbarco siano stipulati dal trasportatore (A. Roma, 18-12-1984 -
Soc. Sea - Soc. Cisa - Dir. e pratica aviazione civ., 1989, 452 - Foro
it., Rep. 1991, voce Trasporto marittimo, n. 68).
-
In
ipotesi di trasporto di merce, con la consegna da parte del vettore
delle cose trasportate all'impresa esercente il servizio di handling
si perfeziona tra i predetti soggetti un contratto di deposito a
favore del terzo destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, in
caso di avaria della merce nella fase di deposito, è legittimato a
proporre l'azione risarcitoria direttamente nei confronti dell'impresa
esercente l'handling (Cass., 11-09-1990, 9357/1990 - Sea - Soc. Cisa -
Mass., 1990 - Foro it., Rep. 1990, voce Aerodromo, n. 4).
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