-
Il
diritto del caricatore al risarcimento dei danni sofferti ai
suoi "containers" é soggetto alla prescrizione
propria della responsabilità per fatto illecito e quindi non si
applica la prescrizione ex art. 438 c. nav. (T. Massa,
19-03-1984 - Soc. Graziosi containers - Schweizerische Reederei
Neptun A G - Dir. maritt., 1985, 550 - c. nav., 438 - Foro it.,
Rep. 1985, voce Trasporto marittimo, n. 28).
-
Il
rapporto che sorge tra il caricatore e il vettore in relazione
all'affidamento di "containers" ha natura di contratto
di locazione e da esso sorge l'obbligo del vettore di restituire
i suddetti "containers" al caricatore (T. Massa,
19-03-1984 - Soc. Graziosi containers - Schweizerische Reederei
Neptun A G - Dir. maritt., 1985, 550 - Foro it., Rep. 1985, voce
Trasporto marittimo, n. 27).
-
Qualora
il mezzo (container) utilizzato per il trasporto sia inidoneo
per difetto di fabbricazione non scopribile con l'ordinaria
diligenza il vettore è esente da responsabilità verso i
ricevitori per il danno occorso durante il viaggio (T. Genova,
17-04-1990 - Anglowood ltd. - Italia assicuraz. - Foro pad.,
1990, I, 315 - Dir. maritt., 1991, 122 - Foro it., Rep. 1991,
voce Trasporto (contratto di), n. 30).
-
Se
il vettore fornisce al caricatore alcuni containers per lo
stivaggio delle merci pone in essere un contratto di locazione
distinto dal contratto di trasporto (T. Genova, 30-05-1991 -
Soc. calzaturif. international Shoes - Soc. Gilnavi navigaz. -
Dir. maritt., 1992, 730, n. ORIONE - Foro it., Rep. 1992, voce
Trasporto marittimo, n. 47).
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