-
Nell'ipotesi
di successione di due contratti di trasporto di merci il
mediatore ha diritto alla provvigione, con riferimento alla
conclusione dell'affare (Cass., 27-04-1981, 2529/1981 - Bracci -
Latini - Mass., 1981 - Foro it., Rep. 1981, voce Mediazione, n.
7).
-
Il
mediatore che abbia assunto l'incarico di procurare una nave per
il trasporto marittimo non può dichiarare erroneamente di aver
concluso il contratto senza incorrere in responsabilità per
fatto illecito (T. Genova, 02-02-1990 - Soc. Zaninoni - Soc.
Intermare agenzia maritt. - Dir. maritt., 1991, 1064 - Foro it.,
Rep. 1992, voce Mediazione, n. 22).
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