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La
denuncia è un atto di parte e non costituisce di per sé prova
(Cass. 7/9/1992 n. 10262).
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Ai
sensi degli art. 2727 e 2729 c.c., i fatti delittuosi denunciati
in sede penale, anche se vi sia stata sentenza istruttoria di
non doversi procedere perché‚ ignoti gli autori del fatto,
non possono valere come elemento di prova con la conseguenza che
la produzione di tale denuncia non è sufficiente, ad esprimere
quest'ultimo, dalla responsabilità per la perdita di dette
cose, la cui sottrazione con violenza o minaccia può rivestire
gli estremi del caso fortuito solo se circostanze di tempo e di
luogo, in cui fu effettuata, siano state tali da renderla
assolutamente imprevedibile e inevitabile (Cass. , sez. I,
07-09-1992, 10262/1992 - Comp. assicuraz. Zurigo - Rapisarda -
Mass., 1992 - c.c., 2727 - c.c., 2729 - Foro it., Rep. 1992,
voce Trasporto (contratto di), n. 33).
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