-
In
argomento si è ritenuto che non può presumersi, ai fini
dell'imposta di registro, l'esistenza di un contratto unitario
d'appalto di trasporti anziché‚ di singoli contratti di
trasporto qualora risulti la mancanza di ogni impegno reciproco
di continuità e di invariabilità del corrispettivo oltre
l'emissione di distinte fatture per i vari trasporti effettuati
(Cass., 11-05-1982, 2926/1982 - Min. fin. - Soc. Colgate
Palmolive - Foro it., 1982, I, 2221 - r.d. 30-12-1923 3269/1923
all. A, 52 - Foro it., Rep. 1982, voce Registro (imposta), n.
170).
-
Nel
caso in cui in seguito ad un trasporto vengano emesse fatture
che descrivono prestazioni di trasporto e prestazioni accessorie
strettamente collegate, il contratto a cui tali fatture si
riferiscono ha natura di contratto di trasporto e non di
spedizione (T. Milano, 08-10-1990 - Alpina assicuraz. - Soc.
Continentaltir - Dir. maritt., 1991, 1109 - Foro it., Rep. 1992,
voce Trasporto (contratto di), n. 15).
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Il
vettore il quale non rifiuti la consegna delle cose oggetto del
contratto di trasporto, nel caso in cui il destinatario non
paghi i crediti derivanti dal trasporto, perde l'azione verso il
mittente per i medesimi crediti e risponde nei confronti del
mittente stesso (Cass., 03-06-1991, 6223/1991 - Tosi - Soc.
Italcargo - Mass., 1991 - Foro it., 1992, I, 810 - Foro it.,
Rep. 1991, voce Trasporto (contratto di), n. 26).
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