-
In
tema di trasporto aereo internazionale di merce, la decadenza ex
art. 29 della convenzione di Varsavia opera anche nei riguardi
dell'assicuratore che, agisca in surroga ai sensi dell'art. 1916
c.c. (Cass., 23-02-1983, 1380/1983 - Soc. the Great America
insurance co. - Soc. Alitalia - Mass., 1983 - c.c., 1916 - l.
19-05-1932 841/1932 - Foro it., Rep. 1983, voce Assicurazione
(contratto), n. 166).
-
La
surrogazione nel credito prevista dall'art. 1201 c.c. non
comporta l'estinzione del debito originario, ma la modificazione
soggettiva del rapporto obbligatorio, con la sostituzione di un
terzo all'originario creditore (Cass., 20-09-1984, 4808/1984 -
Lloyd Internazionale assicuraz. - Soc. Avandero - Mass., 1984 -
c.c., 1201 - Foro it., Rep. 1984, voce Obbligazioni in genere,
n. 24).
-
In
caso di perdita od avaria durante il trasporto, il diritto al
pagamento dell'indennizzo assicurativo spetta al compratore, ed
al contrario deve negarsi all'assicuratore, il quale abbia
invece indennizzato il venditore, la possibilità di surrogarsi
nel credito risarcitorio verso il vettore o lo spedizioniere
(Cass., 06-12-1985, 6141/1985 - Soc. Italmondo trasp. internaz.
- Insurance co. of North America - Mass., 1985 - c.c., 1510 -
Foro it., Rep. 1985, voce Vendita, n. 52).
-
Con
riguardo ad un contratto di trasporto, stipulato dallo
spedizioniere in nome proprio e per conto del mittente, la
clausola "l'assicurazione è coperta dal mittente senza
rivalsa sul vettore", va intesa come promessa del fatto del
terzo, (Cass., 28-04-1990, 3595/1990 - Soc. Kuehne & Nagel -
Soc. Siars - Riv. giur. circolaz. e trasp., 1990, 575 - c.c.,
1381 - c.c., 1916 - Foro it., Rep. 1990, voce Assicurazione
(contratto), n. 107).
-
In
tema di trasporto marittimo di merci, l'azione proposta contro
il vettore dal caricatore, ma in forza di subingresso nel
credito risarcitorio spettante al ricevitore-giratario della
polizza di carico, si sottrae alla prescrizione semestrale di
cui all'art. 438 c. nav. (Cass., 22-12-1990, 12162/1990 - Soc.
Sipam - Firs it. assicuraz. - Mass., 1990 - c. nav., 438 - Foro
it., Rep. 1990, voce Trasporto marittimo, n. 57).
-
Con
la surrogazione dell'assicuratore che ha risarcito il danno
all'assicurato, nell'azione di risarcimento nei confronti del
responsabile del danno stesso (art. 1916 c.c.), si realizza una
peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto
di credito (Cass., 05-11-1981, 5814/1981 - Soc. autotrasp.
Lombarda - Victoria Fener assicuraz. - Mass., 1981 - c.c., 1916
- c.p.c., 111 - l. 06-12-1960 1621/1960 - Foro it., Rep. 1981,
voce Trasporto (contratto di), n. 33).
-
Nella
controversia tra l'assicuratore che agisce in surrogazione, ex
art. 1916 c.c., e colui che è convenuto come vettore
responsabile della perdita delle cose affidategli per il
trasporto, non è litisconsorte necessario il mittente cui
l'assicuratore ha pagato l'indennità, (Cass., 06-02-1982,
696/1982 - Caputo - Comp. La Federale assicuraz. - Riv. giur.
circolaz. e trasp., 1982, 557 - c.c., 1916 - Foro it., Rep.
1982, voce Intervento in causa e litisconsorzio, n. 6).
-
In
tema di trasporto aereo internazionale di merce, la decadenza ex
art. 29 della convenzione di Varsavia, opera anche nei riguardi
dell'assicuratore che, agisca in surroga ai sensi dell'art. 1916
c.c., (Cass., 23-02-1983, 1380/1983 - Soc. the Great America
insurance co. - Soc. Alitalia - Mass., 1983 - c.c., 1916 - l.
19-05-1932 841/1932 - Foro it., Rep. 1983, voce Assicurazione
(contratto), n. 166).
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