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RIVALSA E SURROGAZIONE

  • In tema di trasporto aereo internazionale di merce, la decadenza ex art. 29 della convenzione di Varsavia opera anche nei riguardi dell'assicuratore che, agisca in surroga ai sensi dell'art. 1916 c.c. (Cass., 23-02-1983, 1380/1983 - Soc. the Great America insurance co. - Soc. Alitalia - Mass., 1983 - c.c., 1916 - l. 19-05-1932 841/1932 - Foro it., Rep. 1983, voce Assicurazione (contratto), n. 166).

  • La surrogazione nel credito prevista dall'art. 1201 c.c. non comporta l'estinzione del debito originario, ma la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, con la sostituzione di un terzo all'originario creditore (Cass., 20-09-1984, 4808/1984 - Lloyd Internazionale assicuraz. - Soc. Avandero - Mass., 1984 - c.c., 1201 - Foro it., Rep. 1984, voce Obbligazioni in genere, n. 24).

  • In caso di perdita od avaria durante il trasporto, il diritto al pagamento dell'indennizzo assicurativo spetta al compratore, ed al contrario deve negarsi all'assicuratore, il quale abbia invece indennizzato il venditore, la possibilità di surrogarsi nel credito risarcitorio verso il vettore o lo spedizioniere (Cass., 06-12-1985, 6141/1985 - Soc. Italmondo trasp. internaz. - Insurance co. of North America - Mass., 1985 - c.c., 1510 - Foro it., Rep. 1985, voce Vendita, n. 52).

  • Con riguardo ad un contratto di trasporto, stipulato dallo spedizioniere in nome proprio e per conto del mittente, la clausola "l'assicurazione è coperta dal mittente senza rivalsa sul vettore", va intesa come promessa del fatto del terzo, (Cass., 28-04-1990, 3595/1990 - Soc. Kuehne & Nagel - Soc. Siars - Riv. giur. circolaz. e trasp., 1990, 575 - c.c., 1381 - c.c., 1916 - Foro it., Rep. 1990, voce Assicurazione (contratto), n. 107).

  • In tema di trasporto marittimo di merci, l'azione proposta contro il vettore dal caricatore, ma in forza di subingresso nel credito risarcitorio spettante al ricevitore-giratario della polizza di carico, si sottrae alla prescrizione semestrale di cui all'art. 438 c. nav. (Cass., 22-12-1990, 12162/1990 - Soc. Sipam - Firs it. assicuraz. - Mass., 1990 - c. nav., 438 - Foro it., Rep. 1990, voce Trasporto marittimo, n. 57).

  • Con la surrogazione dell'assicuratore che ha risarcito il danno all'assicurato, nell'azione di risarcimento nei confronti del responsabile del danno stesso (art. 1916 c.c.), si realizza una peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito (Cass., 05-11-1981, 5814/1981 - Soc. autotrasp. Lombarda - Victoria Fener assicuraz. - Mass., 1981 - c.c., 1916 - c.p.c., 111 - l. 06-12-1960 1621/1960 - Foro it., Rep. 1981, voce Trasporto (contratto di), n. 33).

  • Nella controversia tra l'assicuratore che agisce in surrogazione, ex art. 1916 c.c., e colui che è convenuto come vettore responsabile della perdita delle cose affidategli per il trasporto, non è litisconsorte necessario il mittente cui l'assicuratore ha pagato l'indennità, (Cass., 06-02-1982, 696/1982 - Caputo - Comp. La Federale assicuraz. - Riv. giur. circolaz. e trasp., 1982, 557 - c.c., 1916 - Foro it., Rep. 1982, voce Intervento in causa e litisconsorzio, n. 6).

  • In tema di trasporto aereo internazionale di merce, la decadenza ex art. 29 della convenzione di Varsavia, opera anche nei riguardi dell'assicuratore che, agisca in surroga ai sensi dell'art. 1916 c.c., (Cass., 23-02-1983, 1380/1983 - Soc. the Great America insurance co. - Soc. Alitalia - Mass., 1983 - c.c., 1916 - l. 19-05-1932 841/1932 - Foro it., Rep. 1983, voce Assicurazione (contratto), n. 166).

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