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MITTENTE

  • In tema di responsabilità del vettore nel trasporto di cose, l'onere e la responsabilità per l'esatta indicazione della natura e quantità delle cose da trasportare, è a carico del mittente. Occorre, peraltro, accertare caso per caso se la mancanza di quelle indicazioni sia stata la causa della perdita delle cose (Cass., 13-12-1982, 6835/1982 - Guerzoni - Soc. S. Giorgio - Mass., 1982 - c.c., 1683 - c.c., 1693 - Foro it., Rep. 1982, voce Trasporto (contratto di), n. 16).

  • Se il vettore abbia omesso di versare al mittente la somma che il destinatario della merce spedita in contrassegno aveva corrisposto all'incaricato del vettore medesimo, l'interesse leso da tale soggetto costituisce solo diritto di credito, (Cass., 29-11-1986, 7069/1986 - Soc. Ati - Tenca - Mass., 1986 - Foro it., Rep. 1986, voce Trasporto (contratto di), n. 15).

  • Nel caso di danno alla persona subito da un terzo estraneo al contratto di trasporto internazionale per ferrovia, a causa del difettoso carico effettuato direttamente dal mittente, l'art. 14 dell'accordo di Berna del 25 febbraio 1961 (Cim), (escludendo la responsabilità del vettore), prevale sulla norma generale di diritto interno di cui all'art. 2051 c.c. (Cass., 22-02-1991, 1904/1991 - Sposato - Soc. Transfesa - Mass., 1991 - c.c., 2051 - l. 02-03-1963 806/1963 - Foro it., Rep. 1991, voce Responsabilità civile, n. 64).

  • Non vi è responsabilità del vettore nei confronti del mittente, ai sensi dell'art. 1692 c.c., se il vettore medesimo abbia accettato, in luogo di moneta, assegni circolari qualora detto pagamento risulti da usi negoziali, (Cass., 03-04-1991, 3470/1991 - Mugnai - Soc. Ricceri spediz. - Mass., 1991 - c.c., 1277 - c.c., 1692 - Foro it., Rep. 1991, voce Trasporto (contratto di), n. 27).

  • In tema di trasporto, con subtrasporto, il primo vettore risponde dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e primo mittente della merce, (Cass., 27-06-1991, 7217/1991 - Soc. Adria Lines - Willi Betz int. Spedition - Mass., 1991 - Foro it., Rep. 1991, voce Trasporto (contratto di), n. 10).

  • In materia di trasporto aereo di cose, la convenzione di Guadalajara del 1961 prevede che il fatto del vettore contrattuale sia reputato anche fatto del vettore di fatto (e viceversa), per cui, il danneggiato può agire sia nei confronti dell'uno sia nei confronti dell'altro (Cass., 14-10-1991, 10763/1991 - Soc. Alitalia - Singapore Airlines ltd. - Mass., 1991 - c. nav., 961 - Foro it., Rep. 1991, voce Trasporto marittimo, n. 92).

  • La responsabilità del vettore nei confronti del mittente per il furto della merce non è esclusa dalla omessa indicazione da parte del mittente della natura, di detta merce a norma dell'art. 1683, (Cass., 08-10-1991, 10533/1991 - Bosisio - Soc. autotrasp. Corga - Mass., 1991 - c.c., 1683 - Foro it., Rep. 1991, voce Trasporto (contratto di), n. 29).

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