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In
tema di responsabilità del vettore nel trasporto di cose,
l'onere e la responsabilità per l'esatta indicazione della
natura e quantità delle cose da trasportare, è a carico del
mittente. Occorre, peraltro, accertare caso per caso se la
mancanza di quelle indicazioni sia stata la causa della perdita
delle cose (Cass., 13-12-1982, 6835/1982 - Guerzoni - Soc. S.
Giorgio - Mass., 1982 - c.c., 1683 - c.c., 1693 - Foro it., Rep.
1982, voce Trasporto (contratto di), n. 16).
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Se
il vettore abbia omesso di versare al mittente la somma che il
destinatario della merce spedita in contrassegno aveva
corrisposto all'incaricato del vettore medesimo, l'interesse
leso da tale soggetto costituisce solo diritto di credito,
(Cass., 29-11-1986, 7069/1986 - Soc. Ati - Tenca - Mass., 1986 -
Foro it., Rep. 1986, voce Trasporto (contratto di), n. 15).
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Nel
caso di danno alla persona subito da un terzo estraneo al
contratto di trasporto internazionale per ferrovia, a causa del
difettoso carico effettuato direttamente dal mittente, l'art. 14
dell'accordo di Berna del 25 febbraio 1961 (Cim), (escludendo la
responsabilità del vettore), prevale sulla norma generale di
diritto interno di cui all'art. 2051 c.c. (Cass., 22-02-1991,
1904/1991 - Sposato - Soc. Transfesa - Mass., 1991 - c.c., 2051
- l. 02-03-1963 806/1963 - Foro it., Rep. 1991, voce
Responsabilità civile, n. 64).
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Non
vi è responsabilità del vettore nei confronti del mittente, ai
sensi dell'art. 1692 c.c., se il vettore medesimo abbia
accettato, in luogo di moneta, assegni circolari qualora detto
pagamento risulti da usi negoziali, (Cass., 03-04-1991,
3470/1991 - Mugnai - Soc. Ricceri spediz. - Mass., 1991 - c.c.,
1277 - c.c., 1692 - Foro it., Rep. 1991, voce Trasporto
(contratto di), n. 27).
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In
tema di trasporto, con subtrasporto, il primo vettore risponde
dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e primo
mittente della merce, (Cass., 27-06-1991, 7217/1991 - Soc. Adria
Lines - Willi Betz int. Spedition - Mass., 1991 - Foro it., Rep.
1991, voce Trasporto (contratto di), n. 10).
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In
materia di trasporto aereo di cose, la convenzione di
Guadalajara del 1961 prevede che il fatto del vettore
contrattuale sia reputato anche fatto del vettore di fatto (e
viceversa), per cui, il danneggiato può agire sia nei confronti
dell'uno sia nei confronti dell'altro (Cass., 14-10-1991,
10763/1991 - Soc. Alitalia - Singapore Airlines ltd. - Mass.,
1991 - c. nav., 961 - Foro it., Rep. 1991, voce Trasporto
marittimo, n. 92).
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La
responsabilità del vettore nei confronti del mittente per il
furto della merce non è esclusa dalla omessa indicazione da
parte del mittente della natura, di detta merce a norma
dell'art. 1683, (Cass., 08-10-1991, 10533/1991 - Bosisio - Soc.
autotrasp. Corga - Mass., 1991 - c.c., 1683 - Foro it., Rep.
1991, voce Trasporto (contratto di), n. 29).
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