-
I
terzi trasportati a titolo di cortesia che subiscono dei danni
in un incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il
veicolo che li trasportava, possono far valere la loro pretesa
risarcitoria, a norma dell'art. 2043 c.c., solo contro la
persona a cui è imputabile l'evento e non pure contro il
proprietario del veicolo, (T. Palermo, 27-07-1987 - Villafrati -
Eurass assicuraz. - Arch. circolaz., 1987, 963 - c.c., 2043 -
c.c., 2054 - c.c., 1681 - Foro it., Rep. 1987, voce Trasporto
(contratto di), n. 12).
-
Nell'ipotesi
di trasporto di persone a titolo amichevole da parte di aeroclub
la responsabilità indiretta dell'aeroclub stesso esercente
dell'aeromobile coinvolge i fatti lesivi dei diritti dei terzi
compiuti dal socio pilota (TRIB - T. Sassari, 05-04-1991 -
Licheri - Aero club Olbia Costa Smeralda - Dir. trasporti, 1993,
129, n. SILINGARDI - c. nav., 414 - Foro it., Rep. 1993, voce
Trasporto marittimo, n. 79).
-
L'entrata
in vigore del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857, ha esteso ai terzi
trasportati l'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli destinati al
trasporto di persone. Peraltro la persona trasportata a titolo
di cortesia sul veicolo coinvolto in un sinistro stradale, non
ha l'onere di far precedere la sua domanda di risarcimento del
danno contro il conducente (e/o proprietario) del veicolo nel
quale era trasportata dalla richiesta prescritta dall'art. 22,
l. n. 990 del 1969 (Cass. , sez. III, 14-11-1991, 12165/1991 -
David - Unione Subalpina assicuraz. - Arch. circolaz., 1992, 339
- l. 24-12-1969 990/1969, 22 - d.l. 23-12-1976 857/1976 - l.
26-02-1977 39/1977 -Foro it., Rep. 1992, voce Assicurazione
(contratto), n. 206).
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