-
Nel
rapporto di raccomandazione cui siano applicabili le norme sul
mandato con rappresentanza, è consentito al raccomandante in
corso di rapporto e prima che l'attività sia compiuta, di
impartire istruzioni al raccomandatario nel senso di subordinare
la stessa esecuzione del mandato al pagamento delle spese da
parte di un terzo (Cass. 21-05-1981, 3325/1981 - Agenzia maritt.
Buornique - Soc. Sarda navigaz. internaz. - Giur. it., 1981, I,
1; 1250 - c. nav. 287 - c.c., 1711 - c.c., 1720 - Foro it., Rep.
1981, voce nave, n. 18).
-
Le
operazioni di imbarco della merce sulla nave e di rilascio della
polizza di carico rientrano fra le obbligazioni del vettore.
Infatti, il raccomandatario, resta estraneo al rapporto di
trasporto (Cass., 12-09-1986, 5558/1986 - Agenzia maritt. Trimar
- Soc. Pellerano - Mass., 1986 - Foro it., Rep. 1986, voce
Trasporto marittimo, n. 73).
-
L'obbligazione
di garanzia in valuta nel territorio italiano, va escluso in
ipotesi di conclusione di un contratto di trasporto tra il
raccomandatario e lo spedizioniere-caricatore (Cass.,
28-07-1989, 3538/1989 - Fall. soc. general Noli Ä Agenzia
maritt. Conti - Foro it., 1990, I, 1926, n. SIMONE - Giust.
civ., 1990, I, 99, n. GRIGOLI - Giur. it., 1990, I, 1, 977 - l.
04-04-1977 135/1977, 2 - l. 04-04-1977 135/1977, 3 - l.
04-04-1977 135/1977, 5 - Foro it., Rep. 1990, voce Nave, n. 14).
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