-
Il
furto cagionato dalla negligenza o imprudenza del vettore può
dar luogo soltanto a responsabilità contrattuale (A. Roma,
20-10-1980 - Union Suisse comp. generale assurances - Soc.
Alitalia - Foro it., 1982, I, 812 - c.c., 1218 - c.c., 1678 -
c.c., 2043 - Foro it., Rep. 1982, voce Trasporto (contratto di),
n. 20).
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Il
limite di responsabilità del vettore non è applicabile in caso
di colpa grave del vettore, in quanto equiparabile al dolo (A.
Milano, 26-05-1981 - Soc. Start - Soc. Merzario - Dir. maritt.,
1982, 427 - Foro pad., 1981, I, 242, n. PESCE - Foro it., Rep.
1983, voce Trasporto (contratto di), n. 16).
-
Secondo
il combinato disposto delle convenzioni di Varsavia (1929),
dell'Aja (1955), di Guadalajara (1961) il limite di
responsabilità previsto dall'art. 22 della convenzione di
Varsavia non può essere superato se non in caso di dolo o colpa
equiparabile a dolo (T. Padova, 14-07-1982 - Scaroni Indri -
Soc. Icomsa Engineering - Resp. civ., 1983, 249 - Foro it., Rep.
1983, voce Trasporto (contratto di), n. 20).
-
Nel
caso di perdita, per colpa del vettore, di cosa individuata di
cui non sia stato indicato il valore e il danno vanno calcolati
con riferimento al valore effettivo della cosa trasportata
(Cass., 23-01-1985, 289/1985 - Proietti - Ditta Eldian - Arch.
circolaz., 1985, 723 - Arch. civ., 1985, 1441 - c.c., 1696 -
Foro it., Rep. 1985, voce Trasporto (contratto di), n. 18).
-
In
tema di trasporto internazionale su strada, la convenzione di
Ginevra richiede, per la sussistenza della responsabilità
illimitata del vettore, che la colpa dello stesso sia
considerata, dalla legge dello stato del giudice adito,
equivalente al dolo (Cass., 29-03-1985, 2204/1985 - Soc. Danzas
- La Suiza - Arch. circolaz., 1985, 705 - Foro it., Rep. 1985,
voce Trasporto (contratto di), n. 21).
-
Il
regime risarcitorio speciale secondo il quale il personale delle
ferrovie dello stato, risponde del danno erariale solo per dolo
o colpa grave, si applica solo in ipotesi di danno derivante da
esercizio ferroviario (C. conti, sez. II, 15-07-1985, 150/1985 -
Vinay - Foro amm., 1985, 2061 - l. 04-03-1981 67/1981, 1 - l.
04-03-1981 67/1981, 35 - l. 26-03-1958 425/1958 - Foro it., Rep.
1986, voce Responsabilità contabile, n. 356).
-
L'impresa
organizzatrice di viaggio risponde dei danni qualora non
fornisca la prova negativa in ordine alla insussistenza di culpa
in eligendo nei confronti del terzo erogatore di quel servizio (T.
Roma, 17-01-1989 - Pirovine D'Andria - Soc. International Travel
co. - Nuova giur. civ., 1989, I, 485, n. CARRASSI - Foro it.,
Rep. 1989, voce Contratto in genere, n. 204).
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L'art.
1440 c.c., in tema di dolo incidente trova applicazione, al pari
delle generali regole negoziali dettate dal codice civile, anche
per il contratto di trasporto marittimo, quinquennale di cui
all'art. 2947 c.c. non alla prescrizione semestrale di cui
all'art. 438 c. nav., la quale riguarda solo i diritti derivanti
dal contratto stesso (Cass., 04-04-1990, 2798/1990 - Soc.
Novaspeed - Soc. navigaz. Alga - Mass., 1990 - c.c., 1440 -
c.c., 2947 - c. nav., 438 - foro it., Rep. 1990, voce Trasporto
marittimo, n. 89).
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